Professione

Equo compenso e professionisti, si riaccende il dibattito

Mentre il Tar Lombardia sdogana il lavoro a compensi irrisori, arrivano tre proposte di legge per normare l'equo compenso a livello nazionale
Condividi
Equo compenso e professionisti, si riaccende il dibattito
Torna prepotentemente d’attualità il tema dellequo compenso. Sono tre i motivi che l’hanno fatto tornare alla ribalta della cronaca. Il primo, la recente pronuncia del Tar della Lombardia (Sentenza 29/04/2021 n. 1071), secondo cui i professionisti possono lavorare con la Pubblica Amministrazione per un compenso irrisorio o anche gratis, a condizione che siano parte attiva nella contrattazione del proprio compenso. Il secondo, la notizia, da parte della Commissione Giustizia della Camera, dell’esame di tre proposte di legge, proprio per normare l’equo compenso a livello nazionale. Tutto questo mentre Armando Zambrano, intervenendo in qualità di Coordinatore della Rete Professioni Tecniche, in occasione del tavolo tecnico sul lavoro autonomo, ribadisce che “L’equo compenso è uno strumento che serve a tutelare i professionisti, rappresenta una difesa soprattutto nei confronti dei committenti più forti”. Facciamo un pò d’ordine.

Equo compenso: il Tar Lombardia

La sentenza 29/04/2021 n. 1071 del Tar Lombardia potrebbe fare scuola. I giudici si sono pronunciati nei confronti di un Comune che, a seguito di contenzioso, ha avviato una procedura comparativa per il conferimento del patrocinio legale dell’ente, chiedendo a cinque professionisti, considerati esperti, la presentazione di un preventivo dei costi per l’espletamento dell’incarico. Il terzo classificato ha presentato ricorso, in quanto i primi due professionisti in graduatoria avrebbero presentato dei preventivi inferiori ai parametri minimi stabiliti nel decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato con decreto dell’8 marzo 2018, n. 37. L’aggiudicazione del servizio legale per un compenso inferiore ai parametri ministeriali determinerebbe, secondo il ricorrente, la violazione dei principi di efficienza e di proporzionalità. Il rischio? Ottenere una prestazione “non adeguata alla complessità dell’incarico professionale affidato”.

La libera concorrenza

Il Tar ricorda che la disciplina dell’equo compenso non trova applicazione nel caso in cui la clausola contrattuale relativa al compenso per la prestazione professionale sia oggetto di trattativa tra le parti. Nel caso specifico, “ove l’amministrazione non imponga al professionista il compenso per la prestazione dei servizi legali da affidare”. I professionisti concorrenti hanno formulato la loro offerta, calcolando liberamente, secondo le informazioni fornite dall’Amministrazione, la convenienza economica del compenso. “Senza subire condizionamenti, limitazioni o imposizioni da parte del cliente”. Secondo i giudici imporre alle pubbliche amministrazioni l’applicazione di parametri minimi rigidi e inderogabili, “in assenza della predisposizione unilaterale dei compensi e di un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista”, comporterebbe la compressione della discrezionalità delle stesse.

La proposta di legge “Meloni”

Dopo il Tar, le proposte di legge. A cominciare dall’atto n. 301, prima firmataria Giorgia Meloni (FdI), che aggiunge due commi all’articolo 2233 del codice civile. Il primo sanziona la nullità di pattuizioni che prevedano “un compenso sproporzionato rispetto all’opera prestata o al servizio reso”. Accordi con compensi, naturalmente, inferiori ai valori stabiliti dai parametri fissati con decreto ministeriale per le professioni regolamentate. Il secondo comma prevede la nullità di “qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione”. O che gli imponga l’anticipazione di spese. La proposta di legge attribuisce un ruolo importante anche agli Ordini e ai collegi professionali. I quali devono adottare disposizioni deontologiche volte a “sanzionare la violazione da parte del professionista dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta”.

Violazioni degli accordi

La seconda proposta di legge (C. 1979) porta la firma di Andrea Mandelli (Forza Italia). Il testo, dopo aver fornito una definizione univoca di equo compenso, chiarisce che il suo ambito di applicazione è relativo a “qualsiasi rapporto professionale”, ampliando la platea dei soggetti tenuti al rispetto della normativa, esclusi i consumatori. Vengono inoltre legittimati i Consigli nazionali delle professioni a promuovere azioni collettive contro violazioni dell’equo compenso e delle clausole vessatorie. Inoltre, la proposta prevede che il ministero della Giustizia possa adottare appositi decreti per ciascuna professione al fine di calibrarli sulle diverse necessità.

Imprese bancarie e assicurative

Infine, sotto esame la proposta di legge AC 2192 a firma Jacopo Morrone (Lega). Il testo disciplina i rapporti professionali regolati da convenzioni delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative. La proposta vuole regolamentare anche le imprese che nel triennio precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 60 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Interessante anche l’articolo dedicato alla possibilità di tutelare i diritti dei professionisti “attraverso l’azione di classe”, che potrà essere proposta unicamente dal Consiglio nazionale dell’Ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati. Prevista, infine, presso il Ministero della giustizia, l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sull’equo compenso. Con l’obiettivo di “vigilare sull’osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge”.

Le reazioni: Confprofessioni

Le prime reazioni ai ddl in esame arrivano da Confprofessioni. “Nessuna delle proposte tiene in considerazione le professioni non organizzate in forma ordinistica”, spiega il presidente, Gaetano Stella. Nel merito delle proposte, secondo Confprofessioni la PDL Meloni, non può essere condivisibile né nell’intento di un sostanziale ripristino delle tariffe professionali né nella previsione di sanzioni a carico del professionista che accetti condizioni inique. “Il professionista non può essere sottoposto alla doppia minaccia di essere sanzionato dall’Ordine e di perdere l’incarico professionale”. Commentando la Proposta Mandelli, Confprofessioni accoglie favorevolmente sia l’intenzione di riservare al tema dell’equo compenso una disciplina autonoma, sia l’opzione per l’allargamento dell’attuale ambito di applicazione dell’equo compenso. Infine, la Proposta Morrone: negativo il parare sul dimezzamento dei valori dei compensi professionali nelle prestazioni a favore della P.A.

Le professioni tecniche e l’equo compenso

Tematiche che stanno avendo la cassa di risonanza della Rete delle Professioni Tecniche. In occasione dell’incontro con il Ministro del Lavoro Andrea Orlando nell’ambito del tavolo tecnico sul lavoro autonomo, il coordinatore della RPT, Armando Zambrano, ha ribadito che “l’equo compenso è un tema strategico per le professioni italiane. E’ uno strumento che serve a tutelare i professionisti, rappresenta una difesa soprattutto nei confronti dei committenti più forti”. E ancora: “Nella Pubblica Amministrazione mancano regole in grado di evitare situazioni paradossali come i bandi per i servizi professionali a 1 euro”.
Condividi

Potrebbero interessarti

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...

Nuovo Codice appalti

Un vero e proprio cambio di paradigma, mirato a ristabilire un equilibrio tra la necessità di velocizzare le procedure di appalto e...