Anche l’
Umbria ha la sua legge sull’
equo compenso. Sul Bollettino ufficiale regionale del 17 marzo scorso, è stato pubblicato il testo della
legge 15 marzo 2021, n. 6 “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”. Il dispositivo, dunque, mira innanzitutto a tutelare il lavoro dei professionisti.
Altro obiettivo:
limitare l’evasione fiscale, rendendo obbligatorio il pagamento delle “correlate eque spettanze” da parte del committente che voglia ottenere qualsiasi autorizzazione edilizia. L’Umbria si va ad aggiungere alle altre regioni che hanno già regolamentato in materia. Tra il 2018 e il 2019 hanno legiferato l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Lazio, il Piemonte, la Puglia, il Veneto e la Sicilia. Nel 2020 è toccato alla Toscana. Il 2021 si apre con l’Umbria, mentre una proposta di legge sull’equo compenso è
in discussione in Valle d’Aosta.
L’equo compenso per i professionisti
Come si legge nel testo di legge, l’obiettivo è superare quel mal costume che ha visto, troppo spesso, i committenti privati e svariate Amministrazioni locali imporre
compensi per i professionisti al di sotto del valore effettivo della prestazione offerta. Pagamenti “non adeguati alla qualità e alla quantità delle prestazioni richieste, oltre che alle diverse responsabilità attribuite agli operatori professionali”. Insomma, in una parola, la legge chiarisce che il compenso deve essere equo. Le cosiddette “clausole vessatorie” non hanno più ragione d’essere. Il
libero professionista deve essere in grado di c
oncordare, in maniera equa e ragionata, il proprio compenso. “Nel rispetto dell’etica e della dignità professionale, oltre che delle norme deontologiche degli Ordini e Collegi di appartenenza”.
L’analisi della legge
Particolarmente importante l’articolo 3 della lr 15 maggio 2021, n. 6, “Pagamenti per la prestazione professionale effettuata”. All’art. 3 si sottolinea che
“L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente”. La mancata presentazione della documentazione, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, “costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione”.
Le reazioni: il mondo politico
Piena soddisfazione per la pubblicazione della nuova legge arriva in ambito politico. “La normativa – spiega
Stefano Pastorelli, primo firmatario e proponente, a nome dei consiglieri regionali Paola Fioroni, Valerio Mancini, Daniele Carissimi, Eugenio Rondini, Daniele Nicchi e Francesca Peppucci – è stata elaborata recependo le necessità espresse dai
rappresentanti degli Ordini professionali e tecnici e di associazioni di categoria presenti in Umbria”.
“La Lega – aggiunge Pastorelli – si è fatta carico di un impegno che ha trovato concretizzazione nella proposta di legge modificata sulla base della recente normativa riguardante il
Superbonus 110%. Finalmente abbiamo affrontare un’annosa esigenza mai normata in Umbria, al contrario di quanto fatto da altre regioni”.
I professionisti umbri
“Anche l’Umbria adotta un sistema di elevata chiarezza nei rapporti tra professionista, cliente e Pubblica Amministrazione. Uno strumento importante per contrastare l’evasione fiscale”. E’ questo il commento di
Mauro Franceschini, presidente di Confartigianato Terni.
“L’obbligo di fornire alla Pubblica amministrazione locale l’incarico professionale in forma scritta migliora l’effettività del controllo di natura deontologica da parte degli Ordini professionali e assicura alta affidabilità reciproca tra professionista e cliente – aggiunge
Stefano Cecere, Presidente del Gruppo Terziario e Professioni di Confartigianato Terni -. Inoltre, considerato il ruolo essenziale che ha il professionista nella corretta realizzazione delle opere, anche la Pubblica Amministrazione, ottiene il vantaggio di selezionare in anticipo i procedimenti. Favorendo quelli con maggiori possibilità di successo, pervenendo a più elevati livelli di efficacia ed efficienza”.