Professione
Decreto Semplificazioni 2021, Superbonus e subappalto: cosa cambia con l’ok del Cdm
Serviranno 130 giorni per la VIA delle opere correlate al Pnrr. Nessuna detrazione fiscale per gli alberghi nel Decreto Semplificazioni 2021
Condividi

Dopo il Decreto Sostegni bis arriva un altro provvedimento strategico dal Consiglio dei Ministri. È il Decreto Semplificazioni 2021, che ha anch’esso un nome complesso, poiché intimamente correlato all’attuazione del Pnrr: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure (decreto-legge).
La bozza in circolazione nei giorni precedenti l’approvazione, ha visto numerosi cambi in corsa, dallo stop al massimo ribasso all’interlocuzione sul subappalto, nonché all’ampliamento dei beneficiari del Superbonus. Ecco le decisioni principali, inserite nel Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Decreto Semplificazioni 2021: le ricadute su edilizia e appalti
Il Decreto Semplificazioni 2021 prevede una serie di interventi che puntano ad accelerare e snellire le procedure e, allo stesso tempo a rafforzare la capacità amministrativa della Pubblica amministrazione in vari settori.Superbonus 110%
L’accesso è esteso agli interventi necessari alla rimozione delle barriere architettoniche. Secondo quanto previsto dal Decreto Semplificazioni 2021 basterà una Cila per fare partire i lavori e non servirà più la doppia conformità. Il superbonus continua a non poter essere applicato agli immobili in categoria catastale D/2, cioè alberghi e pensioni. Estensione prevista e confermata invece per case di cura e ospedali, poliambulatori, caserme, collegi e convitti, ovvero per i proprietari di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.Subappalto
Le indicazioni del Decreto Semplificazioni 2021 prevedono un approccio progressivo alla rimozione dei limiti. Ecco quali sono le tempistiche:- fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono comunque vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro;
- dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. Inoltre, le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia;
- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.
Appalto integrato e Dibattito pubblico
Per gli interventi del PNRR è previsto un unico affidamento per la progettazione e l’esecuzione dell’opera sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica. L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto anche degli aspetti qualitativi oltre che economici. Nel Decreto Semplificazioni 2021, per assicurare la più ampia condivisione delle opere da realizzare, è previsto il rafforzamento dello strumento del “dibattito pubblico” e le attività della Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il confronto con la società civile e gli enti territoriali.Valutazione di impatto ambientale (VIA): cosa cambia con il Decreto Semplificazioni
Il decreto-legge varato dal Governo nella seduta numero 21 del 28 maggio 2021 dedicato alla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure, affronta anche la questione degli impatti ambientali e della VIA. E prevede una riduzione dei tempi per i progetti che rientrano nel PNRR, finanziati dal fondo complementare e per i progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC). La durata massima della procedura sarà di 130 giorni. Prevista anche una commissione speciale tecnica per la VIA: un massimo di 40 esperti nominati dal Mite che dovranno lavorare a tempo pieno sulla VIA. È previsto l’esercizio di un potere sostitutivo nel caso di inerzia della commissione, oltre che dei dirigenti del Ministero della transizione ecologica e del Ministero della cultura. Per la tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti nel PNRR è istituita presso il ministero della Cultura una Soprintendenza speciale.Grandi opere e Decreto Semplificazioni 2021
Il Governo ha previsto nel Decreto Semplificazioni 2021 una serie di snellimenti per una serie di grandi opere:- l’alta velocità ferroviaria sulla tratta Salerno-Reggio Calabria,
- l’alta velocità/alta capacità sulla Palermo-Catania-Messina,
- il potenziamento della linea Verona-Brennero,
- la diga foranea di Genova,
- la diga di Campolattaro a Benevento,
- la messa in sicurezza e l’ammodernamento del sistema idrico del Peschiera nel Lazio,
- il potenziamento delle infrastrutture del porto di Trieste.