Professione

Equo compenso e nuovo codice appalti: no al ribasso del corrispettivo

Negli appalti pubblici il principio dell’equo compenso è un diritto incomprimibile: l'analisi del Centro Studi del CNI
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Equo compenso e nuovo codice appalti: no al ribasso del corrispettivo

Il compenso del professionista, in merito all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, non può essere soggetto a ribasso. E ancora: il criterio dell’offerta più vantaggiosa dovrà essere applicato sulla base dei soli elementi qualitativi e a prezzo fisso. E’ quanto emerge dal documento curato dal Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri “La disciplina dell’equo compenso e gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura secondo il D.Lgs. 36/2023”. “Come CNI e, in generale, come professionisti tecnici ci siamo battuti per anni per ottenere il provvedimento dell’equo compenso – commenta Angelo Domenico Perrini, Presidente del CNI -. Ora è arrivato il momento che questo principio trovi un’applicazione concreta, anche nell’ambito degli appalti pubblici, con particolare riferimento ai servizi di progettazione. Il principio dell’equo compenso esiste ed è un diritto incomprimibile”.

Equo compenso e tutela dei professionisti

Tra le principali conclusioni evidenziate dal documento, vi è l’ammissibilità del ribasso della componente del corrispettivo relativa alla voce “spese”. A patto però che questo non intacchi l’equità del compenso. A tal fine la stazione appaltante è obbligata a procedere alla verifica dei ribassi praticati sulle spese, proprio per accertare che essi non incidano sull’equità del compenso. La legge 49 del 21 aprile 2023 disciplina l’equo compenso, introducendo la tutela del professionista come lavoratore. Il professionista intellettuale è diventato parte “debole” del rapporto contrattuale e pertanto ha diritto ad una tutela analoga a quella di qualsiasi altra tipologia di lavoratore. A cominciare da una “retribuzione” equa e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. La disciplina dell’equo compenso vuole quindi ristabilire le condizioni di equilibrio all’interno del rapporto contrattuale tra professionista e committente.

Il ruolo degli Ordini professionali

Importante il ruolo degli Ordini e dei Collegi professionali, ai quali sono demandati, tra gli altri, i seguenti compiti:

  • concordare con le imprese modelli standard di convenzione con la previsione di compensi che si “presumono equi fino a prova contraria” (art. 6);
  • proporre ogni due anni l’aggiornamento dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali (art. 5, comma 3);
  • adire la competente Autorità giudiziaria qualora ravvisi violazioni delle disposizioni vigenti (art. 5, comma 4);
  • adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire un compenso giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai Decreti Ministeriali (art. 5, comma 5);
  • proporre l’azione di classe (art. 9);
  • nominare un proprio rappresentante in senso all’Osservatorio nazionale sull’equo compenso (art. 10).

I principi dell’equo compenso

Ecco i principi cardine dai quali l’equo compenso non può discostarsi:

  • l’equo compenso interseca la disciplina della determinazione del compenso professionale nelle procedure di affidamento delle prestazioni relative ai servizi di ingegneria e architettura, statuendone la natura di diritto incomprimibile;
  • il compenso, quale componente del corrispettivo posto a base d’asta, non è ribassabile precludendo il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
  • il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (obbligatoria per le gare d’importo pari o superiore a 140 mila euro) dovrà essere applicato ai sensi del comma 5 dell’art. 108 ossia sulla base di soli criteri qualitativi ed a prezzo fisso.

Ribassabilità e stazioni appaltanti

E ancora:

  • è ammissibile la ribassabilità della componente del corrispettivo individuata dalle “spese” che l’art. 5 del DM 17/06/2016 determina forfetariamente. In questo caso, se ammessa, l’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa potrà avvenire sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità, con un ribasso praticabile sul solo importo previsto per le spese;
  • il ribasso sulle spese preventivate non può e non deve intaccare l’equità del compenso, a pena di nullità della clausola. Qualora, dunque, la somma delle spese operata dalla stazione appaltante ovvero l’offerta in ribasso presentata dal candidato non copra il costo delle spese da sostenere, l’offerta sarà inammissibile;
  • la stazione appaltante è obbligata a procedere alla verifica dei ribassi praticati sulle spese al fine di escluderne l’incidenza negativa sull’equità del compenso.
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