Servizi ingegneria e architettura: le Linee Guida n.1 dell’Anac
                                L’Anac, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. Il documento, inizialmente approvato dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, era stato rivisto in seguito al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018. Ora, finalmente, ecco la versione definitiva della normativa.
Premessa
In seguito all’introduzione dell’Equo compenso, con le indicazioni volte a coordinare la disciplina della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara (articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172), l’Anac ha provveduto a dar vita alle “Linee guida n. 1, Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, come da Delibera n. 138 del 21.2.2018. Ora, a seguito di nuovi aggiornamenti che si sono susseguiti nel tempo, si è arrivati ad una disciplina il più possibile completa e aggiornata elle ultime novità di settore. Eccole, nel dettaglio.
L’equo compenso
L’articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, ha sancito l’obbligo per la pubblica amministrazione di garantire il principio dell’equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti. Un articolo che, per quanto concerne gli avvocati, ha definito equo il compenso proporzionato “alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale”. La trasposizione di tale previsione agli incarichi inerenti i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura porterebbe a ritenere equo il corrispettivo che “tiene conto” dei parametri previsti dal decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).
La stortura
L’Anac precisa però che i corrispettivi determinati sulla base del predetto decreto sono utilizzati dalle stazioni appaltanti, “come base di riferimento per la determinazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento del servizio”. Appare evidente, dunque, che “i corrispettivi di cui al decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 non possono essere sia emolumento per il professionista per le prestazioni svolte sia importo a base di gara dell’affidamento”.
La domanda, dunque, è sempre la stessa: è possibile stabilire quale sia il ‘compenso equo’, tenuto conto che sull’importo a base di gara potrebbe verificare l’ipotesi che il ribasso offerto sia così elevato da rendere non equo il corrispettivo per l’attività professionale?
La soluzione di Anac
Una soluzione apparsa più appropriata, nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è quella di agire, secondo l’Anac, sulla formula per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio prezzo. “Partendo dal presupposto che la formula classica dell’interpolazione lineare, come evidenziato nelle Linee guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti ‘Offerta economicamente più vantaggiosa’, accentua la concorrenza inducendo i concorrenti a formulare offerte aggressive per conseguire un punteggio particolarmente elevato a fronte di punteggi ridotti per gli altri concorrenti, è stato suggerito il ricorso alla formula bilineare”. Nella funzione bilineare il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolata ad esempio come media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo limitato. Il vantaggio consiste nello scoraggiare offerte con ribassi eccessivi poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto. Si è ritenuto, altresì, opportuno specificare che per garantire l’equità del compenso non possono essere richieste, durante l’esecuzione del contratto, prestazioni ulteriori non quantificate nel corrispettivo posto a base di gara.
Ulteriori modifiche
Le Linee guida n. 1 sono state modificate anche per garantire un maggior coordinamento con il Bando tipo n. 3, approvato con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, con riferimento al criterio della professionalità e adeguatezza dell’offerta.
Il punto in questione era stato oggetto di modifica in sede di aggiornamento delle Linee guida n. 1 al decreto legislativo n. 56/2017, con l’inserimento del riferimento al periodo di 10 anni entro cui devono essere svolti i tre servizi idonei alla dimostrazione della professionalità del concorrente sulla base dell’esperienza pregressa. Le Linee Guida n. 1 introducono ora la possibilità, per i candidati, di illustrare in sede di offerta tre servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento, svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale.
Novità per la mandataria
Oltre al chiarimento al Bando tipo n. 3, le Linee specificano che la mandataria, indipendentemente dal fatturato posseduto, dai servizi precedentemente svolti e dal personale tecnico di tutti i partecipanti al raggruppamento, deve dimostrare i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura maggioritaria rispetto alle mandanti. Una modifica per far sì che non sia sempre l’impresa di dimensioni maggiori a svolgere il ruolo di mandataria, indipendentemente dai requisiti richiesti per la specifica gara, e per ribadire la possibilità che anche l’impresa di dimensioni minori nell’ambito del raggruppamento possa assumere il ruolo di mandataria.
                                    

