Inquinamento

Scadenza del 1° gennaio 2025 per le emissioni in atmosfera: cosa chiarisce l’interpello del MASE?

Ripartiamo nel 2025 dai chiarimenti che sono arrivati dal MASE sulla richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in presenza di determinate sostanze pericolose
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Nel mese di dicembre 2024 erano numerose le richieste di chiarimento e orientamento delle aziende in merito all’obbligo di presentare domanda di autorizzazione, con scadenza entro il 1° gennaio 2025, in capo ai gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto numero 102 del 2020 (e cioè il 28 agosto 2020), in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni in atmosfera. Ancora una volta, purtroppo, ci si è trovati di fronte a norme che creano difficoltà oggettive ai soggetti che le devono (e le vogliono) rispettare. Sì, perché le aziende che si sono poste la domanda sul da farsi, evidentemente sono aziende che si trovano nella posizione di voler adempiere agli obblighi normativi. Ecco allora che il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in risposta ad un interpello.

L’interpello MASE sulla scadenza dell’1 gennaio 2025 in merito alle emissioni in atmosfera

Leggendo la nota del MASE, il punto quindi è il seguente: i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del Dlgs 102/2020, in cui sono utilizzate sostanze o miscele oggetto di attenzione del comma 7 bis dell’articolo 271, sono tenuti a produrre la domanda di autorizzazione nel caso in cui  l’autorità competente lo abbia specificamente richiesto alla luce di una valutazione della relazione ricevuta. Trattasi della relazione prevista dall’articolo 271 comma 7 bis che andava presentata entro il 28 agosto 2021 dai gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio al 28 agosto 2020 in cui le sostanze o le miscele pericolose indicate dalle medesime norme venivano utilizzate nei cicli produttivi interessati da tali emissioni, e la relazione doveva porre l’attenzione sulla sostituibilità di tali sostanze. Come si procede quindi?            
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