Inquinamento
Responsabilità estesa del produttore: facciamo il punto
Alcune recenti novità normative suggeriscono di fare il punto della situazione sulla responsabilità estesa del produttore, inteso come produttore di un prodotto, non di un rifiuto. Tema di rilievo nella prospettiva dell’economia circolare
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La normativa di riferimento è contenuta, innanzitutto, nel decreto 152 del 2006, nella parte quarta riguardante la materia dei rifiuti, in cui viene evidenziato l’intento di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti. Ma qual è lo stato dell’arte in merito alla responsabilità estesa dei produttore, intesi, appunto, come produttori di prodotti?
Regimi di responsabilità estesa del produttore: cosa dice la normativa?
Partiamo con il ricordare che la normativa stabilisce l’istituzione dei “regimi di responsabilità estesa del produttore”. Con tale espressione si intendono le misure finalizzate ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto. I regimi di responsabilità estesa del produttore prevedono misure che di fatto orientano la progettazione dei prodotti e dei loro componenti nella direzione della riduzione degli impatti ambientali e della produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti. Ma non solo: l’attenzione è posta anche sull’assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità previsti dalla normativa.I risultati a cui punta la normativa sui prodotti: favorire l’economia circolare
Ecco che necessariamente i vari soggetti coinvolti saranno incoraggiati a sviluppare, produrre e commercializzare prodotti e componenti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, siano adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati. Ricordiamo che su questo tema è stato recentemente pubblicato un decreto che definisce, tra l’altro, le modalità di iscrizione al registro nazionale dei produttori, istituito presso il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ed anche le modalità di vigilanza e controllo.Lo strumento dell’iscrizione al registro nazionale dei produttori
Il registro nazionale dei produttori si compone dei registri di filiera elencati in allegato al decreto 15 aprile 2024 numero 144 tra i quali:- il registro informatico nazionale di produttori ed importatori di pneumatici (soggetti agli obblighi previsti per gli pneumatici fuori uso);
- il registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE, dei rifiuti di pile ed accumulatori eccetera.