Gli impianti di depurazione pubblica sono scarichi industriali?
Massima
In materia di tutela delle acque dell’inquinamento, lo scarico da depuratore non ha una propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali, devono essere ritenuti di natura mista, ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane, per cui agli stessi si applicano le disposizioni previste dall’art. 133 D.Lgs. n. 152/2006 (che contemplano illeciti amministrativi) e non le disposizioni penali di cui all’art. 137 dello stesso decreto.
Sintesi
Con la sentenza 4 novembre 2015, n. 44470, la Sezione III Penale della Corte di Cassazione si sofferma su un tema invero non molto approfondito nella giurisprudenza di legittimità, cioè la qualifica come acque reflue industriali degli scarichi derivanti da un impianto di depurazione pubblica. La Corte, pronunciandosi in una fattispecie in cui era stata pronunciata una sentenza di condanna nei confronti di un sindaco per lo scarico a mare delle acque reflue provenienti dall’impianto di depurazione comunale, ha accolto la tesi difensiva, censurando la tesi del tribunale che non si era preoccupato minimamente di accertare se le acque reflue scaricate e derivanti dall’impianto di depurazione avessero natura industriale, accertamento indefettibile per ritenere sussistente il reato di cui all’art. 137, comma 1, D.Lgs. 152/2006.
La vicenda processuale ha ad oggetto la sentenza con cui il tribunale aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 137, comma 1, D.Lgs. 152/2006, per avere, quale sindaco pro tempore del Comune di G.M., in assenza di autorizzazione, effettuato lo scarico a mare delle acque reflue derivanti dall’impianto di depurazione sito in c.da M. lungo il torrente “Z.”, e dall’impianto di depurazione sito in fraz. S.G. nei pressi del cimitero comunale. Riteneva il Tribunale che risultasse pacificamente, non essendo neppure contestato dall’imputato, lo scarico a mare di acque reflue derivanti dall’impianto di depurazione. Era emerso, altresì, attraverso la testimonianza F., che la precedente autorizzazione allo scarico fosse scaduta al momento dell’accertamento. La condotta contestata era poi riferibile al sindaco pro tempore, avendo egli l’obbligo di intervenire per evitare pericolo alla salute pubblica.
Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione il sindaco, in particolare sostenendo che il Tribunale, erroneamente, aveva ritenuto che i fatti contestati rientrassero nella previsione dell’art. 137 D.Lgs. 152/2006. Aveva omesso di considerare, infatti, che tale norma fa riferimento soltanto a scarichi industriali. Nel caso di specie gli impianti di depurazione pubblica non rientrerebbero tra gli scarichi industriali. Peraltro, per accertare se trattasi di scarichi industriali, è necessario effettuare una campionatura (mai eseguita, come del resto confermato dal teste F.). Gli scarichi dei depuratori comunali di G.M., anche se privi di autorizzazione, non costituiscono scarichi industriali, per cui non era configurabile il reato contestato (era comminabile soltanto la sanzione amministrativa di cui all’art. 133 comma 2 D.Lgs. 152/2006, peraltro già irrogata con ordinanza ingiunzione n. 1/2008 della Provincia regionale di M.).
La Cassazione, nell’affermare il principio di cui in massima, ha accolto il ricorso dell’imputato, osservando come all’imputato risultava contestato il reato di cui all’art. 137 comma 1 D.Lgs. 152/2006, per avere, nella qualità di sindaco, senza autorizzazione, scaricato a mare acque reflue derivanti dall’impianto di depurazione. La norma contestata sanziona chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata. E’ indubitabile, quindi, ricorda la Cassazione, che la disposizione normativa sanzionatoria riguardi soltanto le acque reflue industriali e non anche quelle domestiche. Il Tribunale, tuttavia, si era limitato a dare atto della sussistenza dell’elemento oggettivo della contravvenzione “ovvero lo scarico a mare di acque reflue derivanti dall’impianto di depurazione…” e dell’avvenuta scadenza di validità della precedente autorizzazione. Non si era invece preoccupato minimamente di accertare se le acque reflue scaricate e derivanti dall’impianto di depurazione avessero natura industriale (accertamento indefettibile per ritenere sussistente il reato di cui all’art. 137, comma 1, D.Lgs. 152/2006). Da, qui, dunque, l’annullamento della sentenza.
Precedenti giurisprudenziali
Quanto ai precedenti giurisprudenziali, con riferimento al tema dei rapporti tra disciplina degli scarichi “civili” e scarichi “industriali”, con particolare riferimento alla natura dei reflui promananti dagli impianti pubblici depurazione, la Cassazione si era pronunciata sotto la vigenza della precedente disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/1999, affermando, in particolare, che in tema di inquinamento delle acque, lo scarico da depuratore che convoglia le acque reflue urbane deve essere ritenuto a natura mista, a meno che il pubblico ministero fornisca elementi di prova circa la prevalenza dei reflui di natura industriale: di conseguenza, chi effettua tale tipo di scarico senza autorizzazione non risponde del reato di cui all’art. 59, comma primo della legge n. 152/1999, ma di un mero illecito amministrativo (Cass. pen., Sez. III, 18 maggio 2004, n. 23217 P.M. in proc. L., in CED Cass., n. 229416). Ancora, si è anche affermato che non vi è dubbio che il depuratore (pubblico o privato) produce un bene in senso economico, ossia una utilità legata al servizio di depurazione, consistente nel garantire degli standard o livelli di accettabilità per le acque o rifiuti liquidi in esso convogliati, costituendo, pertanto, un insediamento produttivo. Nel casi di un depuratore di pubblica fognatura lo scarico finale dovrà essere valutato in rapporto alla natura della fognatura, alla natura e composizione della acque scaricate ed al tipo di recapito (Cass. pen., Sez. III, 16 dicembre 1999, n. 14245 P.R., in CED Cass., n. 214986).
| Ambiente – Tutela delle acque dall’inquinamento – Reflui promananti da un depuratore comunale – Natura di scarico industriale – Accertamento della natura del refluo – Necessità – Fattispecie: scarico a mare di reflui promananti da impianto di depurazione comunale. |
Cass. Pen., Sez. III, 4 novembre 2015, n. 44470