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Delega ambientale: chiarimenti sull’articolazione dei contenuti e la vigilanza del delegante

La delega ambientale è ormai presente in molte organizzazioni, ma è necessaria consapevolezza di tutte le figure in gioco. Quali sono i principali punti deboli che troviamo oggi nelle aziende?
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Delega ambientale: chiarimenti sull’articolazione dei contenuti e la vigilanza del delegante
Partendo da alcune riflessioni su un tema di interesse per molte realtà aziendali, la delega ambientale (in un episodio precedente ne avevamo parlato a proposito dell’individuazione delle responsabilità), si può dedurre che ancora oggi vi sono alcuni punti deboli di non poco conto. Innanzitutto, infatti, è necessario avere ben chiaro quello che sarà il contenuto della delega, ricordandoci che non esiste un format pre-costituito valido per tutti, bensì bisogna partire dagli ambiti e dall’estensione che intendiamo dare alla delega. E quando diciamo “Intendiamo” ci riferiamo ai soggetti deleganti. Facciamo qualche esempio: pensiamo ad un’azienda manifatturiera che produce determinati prodotti, e che ha un unico sito produttivo. Il delegante intende includere nell’ambito della delega tutti gli aspetti ambientali pertinenti al sito stesso ed alle attività che vi sono svolte? Oppure ci si limita solo ad alcuni aspetti? Vi è poi la possibilità che il delegato non sia un unico soggetto, bensì più d’uno. Ecco allora che è fondamentale che la scrittura della delega non sia affidata ad occhi chiusi ad un soggetto dalle chiare e indiscutibili competenze giuridiche, perché è indispensabile che alla correttezza del linguaggio giuridico si accompagni la coerenza con l’intento che si è posto il soggetto delegante. Certo, non è semplice articolare una delega ambientale, perché, a differenza ad esempio dell’ambito della salute e sicurezza dei lavoratori, l’ampiezza e la numerosità degli aspetti sono fattori che complicano le cose.

L’obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante

L’altro aspetto importante su cui vorremmo soffermarci è l’obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante. Ricordiamo che attualmente non abbiamo a disposizione riferimenti normativi che disciplinano il tema della delega ambientale, per quanto la giurisprudenza consolidata si richiami alle disposizioni contenute nella normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Venendo a considerare la vigilanza, va ricordato il fatto che nel momento in cui si procede con la definizione e formalizzazione di una delega ambientale, se da un lato il delegato viene a sostituire il delegante nella sua posizione di garanzia, d’altra parte rimane sempre e comunque in capo al delegante l’obbligo di vigilare e controllare che il delegato usi correttamente la delega. La giurisprudenza afferma, infatti, ormai costantemente che il delegante è chiamato a vigilare sul delegato dal punto di vista del corretto esercizio della delega. Prendendo spunto da una recente sentenza il delegante è tenuto a verificare la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Ad esempio, sussisterà una responsabilità in capo al delegante laddove vi siano violazioni della normativa ambientale chiaramente percepibili agli occhi del delegante stesso. Ecco quindi che ci siamo soffermati su due aspetti della delega ambientale, il suo contenuto e la vigilanza da parte del soggetto delegante: peraltro, sottolineiamo che non si tratta degli unici elementi di rilievo, ve ne sono diversi altri, ma su questi due elementi sicuramente, per esperienza, non vi è ancora la necessaria consapevolezza, anche in chiave di responsabilità amministrativa delle imprese ai sensi del decreto 231 del 2001.    
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