Ingegneria

Responsabile dei lavori: i compiti secondo il D.Lgs. n. 81/2008

Vediamo quali sono gli obblighi a cui è soggetto in fase di progettazione, di identificazione dell'impresa appaltatrice e di esecuzione dell'opera
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Responsabile dei lavori: i compiti secondo il D.Lgs. n. 81/2008

I compiti del responsabile dei lavori sono definiti dall’art.90 del D.Lgs. n. 81 del 2008. Il suo è un ruolo fondamentale in quanto, sostituendo il committente, lo esenta quasi completamente dagli oneri derivanti dal Testo Unico per la salute e sicurezza dei lavoratori e ne assorbe tutti i poteri e le responsabilità per presidiare il cantiere e per esserne il primo garante. Nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006 questa figura professionale coincide con il responsabile del procedimento. Per semplicità di trattazione abbiamo ordinato i compiti del responsabile dei lavori in tre fasi:

I compiti del responsabile dei lavori in fase di progettazione

Nella fase di progettazione dell’opera e, in particolare, al momento delle scelte architettoniche, tecniche e organizzative, il responsabile dei lavori deve attenersi alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro previste dall’art.15 del D.Lgs. n.81 del 2008 (valutazione dei rischi, programmazione della prevenzione, informazione e formazione dei lavoratori, controllo sanitario, misure di protezione collettiva e uso dei DPI, misure di emergenza per primo soccorso, antincendio, segnaletica di sicurezza, consultazione dei lavoratori e dei RLS, ecc.), deve accertare il numero di imprese in cantiere e in caso di presenza di più imprese esecutrici (anche non contemporanea) deve nominare il CSP – Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione. E’ a suo carico la valutazione del PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento e del fascicolo dell’opera redatti dal CSP.

I compiti del responsabile dei lavori in fase di identificazione dell’impresa appaltatrice

Una volta identificata l’impresa appaltatrice e prima che gli venga affidato l’incarico di eseguire l’opera, uno dei compiti del responsabile dei lavori è accertare l’idoneità tecnico-professionale della stessa, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, acquisendo tutti i documenti previsti dal comma 9 dell’art. 90 e dall’allegato XVII del T.U. sulla sicurezza. Ha l’obbligo di chiedere, alle ditte incaricate, il certificato di iscrizione alla CCIAA e il DURC – Documento unico di regolarità contributiva che attesta che l’impresa è in regola con i versamenti contributivi. Prima che il cantiere inizi, designa il CSE – Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, verificando che sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n.81 del 2008, e trasmette la notifica preliminare alla ASL competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

I compiti del responsabile dei lavori in esecuzione dell’opera

Quando i lavori hanno inizio, il responsabile dei lavori, deve comunicare all’impresa appaltatrice, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi del CSP e del CSE e vigilare affinché detti nominativi siano inseriti nella cartellonistica di cantiere. Inoltre, durante l’esecuzione dell’opera, ha l’onere di verificare periodicamente l’operato del CSE attraverso l’acquisizione dei verbali di sopralluogo e recandosi personalmente sul posto. In conclusione va detto anche che, in nessun caso, la nomina del CSP e del CSE esime il responsabile dei lavori dai propri obblighi ma, qualora egli fosse in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 e ove mai lo ritenesse opportuno, ha la facoltà di sostituire personalmente uno o entrambi i coordinatori nominati.

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