Ingegneria

Prove diagnostiche sugli edifici esistenti: uscita la Circolare 633/STC

Pubblicata la circolare 633/STC: ci sarà collaborazione tra professionisti e laboratori sulle indagini svolte sugli edifici esistenti?
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Prove diagnostiche sugli edifici esistenti: uscita la Circolare 633/STC

Novità in tema di prove diagnostiche su edifici esistenti: è stata pubblicata la temuta, dai professionisticircolare n. 633 del 03/12/2019 (633/STC) che regolamenta l’art. 59 comma c-bis, aggiunto dallo sblocca cantieri:

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, altri laboratori ad effettuare: …. [omissis]… prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti (lettera aggiunta dall’art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019)

Si legge, dal comunicato del Consiglio dei lavori pubblici (Csllpp), che nella Circolare n. 633 del 03/12/2019 sono stati pubblicati i “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001″, su cui si è favorevolmente espressa l’Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con Parere n.48/2019 reso nell’adunanza del 27 settembre 2019.

Attraverso lo sblocca cantieri è stata introdotta la possibilità, da parte del Mit, con proprio decreto di autorizzare ad eseguire prove diagnostiche con proprio decreto, anche Laboratori per prove diagnostiche e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti (lettera c-bis).

Questa disciplina si affianca alle altre competenze date ai laboratori autorizzati prevista sempre dall’art. 59 del dPR 380/01, ovvero:

  •  prove sui materiali da costruzione ( art. 59 comma a) a cui corrisponde la circolare 7617/STC del 8 settembre 2010;
  • prove su terre e rocce (art. 59 commalettera c) a cui corrisponde la circolare 7618/STC del 8 settembre 2010;

tali campi di attività sono già da tempo regolati, rispettivamente, dalle Circolari 7617/STC e 7618/STC del 8 settembre 2010.

Entrata in vigore della circolare 633/STC

In fase di prima applicazione della presente Circolare, le istanze di autorizzazione, predisposte come previsto ai §§ 11 e 12, potranno essere trasmesse al Servizio Tecnico Centrale a decorrere dal sesto mese dalla pubblicazione della Circolare stessa.
Sempre in fase di prima applicazione, le autorizzazioni di cui alla presente Circolare potranno essere rilasciate dal Servizio Tecnico Centrale a decorrere da un anno dalla pubblicazione della Circolare stessa.

Coerenza con le Ntc18 e la relativa circolare esplicativa in tema di prove diagnostiche

Le disposizioni contenute nella circolare 633/STC danno, quindi, piena attuazione ai principi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (Ntc18), oggi D.M. 17.01.2018, e della relativa circolare applicativa, per le quali la valutazione della sicurezza delle costruzioni non può che realizzarsi mediante un adeguato processo basato sulla conoscenza che deve riguardare, innanzitutto ma non solo, le caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali da costruzione.

Considerando i richiami di cui alle Ntc18, relativamente alla caratterizzazione dei materiali strutturali in opera, con questa circolare si disciplina un settore di primaria importanza nel processo di verifica strutturale per la garanzia d’uso e prestazione del patrimonio edilizio, infrastrutturale e storico esistente.

L’autorizzazione ad operare nel settore delle Prove non Distruttive (PnD) sulle strutture esistenti, definendo i requisiti minimi di accesso, prescrive le procedure di gestione delle attività sperimentali e di certificazione, risponde all’esigenza di migliorare l’applicazione delle recenti norme tecniche nel settore dei lavori e delle opere di ingegneria civile al fine di e garantire migliori condizioni di qualità, affidabilità, indipendenza e terzietà nelle attività di prove e certificazione.

Costituzione del personale di laboratorio

Si legge nella circolare 633/STC che l’organico minimo del laboratorio deve essere costituito da:

  • Direttore del Laboratorio (§2 circolare 633/STC) con i seguenti compiti:
    • sovrintende al funzionamento del laboratorio, così come definito al § 1.1 della presente Circolare, ed all’esecuzione delle prove;
    • adotta le corrette procedure operative sperimentali;
    • presta con continuità la propria attività professionale nel laboratorio;
    • vigila con continuità sul rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto;
    • assicura i rapporti tra laboratorio ed utenza;
    • sottoscrive i certificati ufficiali relativi alle prove eseguite.

Curioso l’impegno richiesto al direttore del laboratorio, ovvero “Il rapporto di lavoro del Direttore potrà essere regolato da un apposito incarico professionale, con impegno almeno pari a 18 ore settimanali, di durata almeno pari al periodo di vigenza dell’autorizzazione”. Potrebbe trattarsi di uno spiraglio di collaborazione tra il libero professionista, che fino ad oggi ha svolto indagini diagnostiche non distruttive, con i laboratori autorizzati?

  • Due sperimentatori;
  • Un tecnico con funzione di aiuto sperimemtatore e/o assistente alle prove;
  • Una unità di personale di segreteria o amministrativo, anche per il presidio della sede del laboratorio.

Prove diagnostiche e certificati di prova

I risultati delle prove diagnostiche, unitamente alle informazioni fornite dal richiedente, formano oggetto del certificato di prova che deve descrivere con esattezza, chiarezza e senza ambiguità i risultati della prova, le metodologie seguite e tutte le ulteriori informazioni utili.
Ciascun certificato di prova deve contenere almeno:

  1. l’identificazione del laboratorio;
  2. l’identificazione univoca del certificato (con un numero progressivo di serie e la data di emissione) con indicazione del numero di pagina sul numero totale di pagine e con il numero progressivo di pratica (c.d. “accettazione” rilasciata dal laboratorio);
  3. l’identificazione del richiedente (con l’indicazione del titolo e del ruolo ricoperto) e del cantiere/sito/struttura di riferimento;
  4. la descrizione e l’identificazione dell’elemento o degli elementi strutturali oggetto di prova con l’ubicazione dettagliata dei punti di indagine (anche mediante l’ausilio di disegni e schemi grafici di dettaglio con l’indicazione plano-altimetrica dei punti di indagine);
  5. la data e l’orario di esecuzione della prova;
  6. l’identificazione della specifica di prova o la descrizione del metodo o della procedura seguita;
  7. l’elenco delle attrezzature e strumentazioni utilizzate per eseguire la prova;
  8. la descrizione, se necessario, della procedura di campionamento;
  9. tutte le variazioni, le aggiunte o le esclusioni rispetto alla specifica di prova;
  10. l’identificazione di tutti i metodi o le procedure non normalizzate che siano state utilizzate;
  11. le misure, gli esami e i loro risultati corredati, se del caso, di tabelle, grafici, disegni e fotografie;
  12. le eventuali anomalie riscontrate;
  13. le eventuali indicazioni fornite dal richiedente o riscontrate dal Laboratorio in merito alla documentazione e modalità di identificazione e qualificazione del materiali o prodotti ad uso strutturale sottoposti a controlli e prove;
  14. la firma e il titolo dei soggetti titolari della responsabilità tecnica delle prove (Direttore e sperimentatore).

Istruttutoria di autorizzazione e rinnovo

Di seguito riportati in modo didascalico i passi per la richiesta di rilascio di autorizzazione per essere riconosciuti come laboratorio di prova riconosciuto.

  1. Al § 11 della circolare 633/STC è indicata la documentazione da presentare per l’istanza di autorizzione
  2. Trasmissione autorizzazione al Servizio Tecnico Centrale del Csllpp: cslp.div-tecnical@pec.mit.gov.it
  3. Autorizzazione vale per 5 anni (§13)
  4. L’autorizzazione può essere rinnovata (§13)
  5. L’autorizzazione può essere revocata (§15)
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