Pratiche strutturali e art. 94 bis: in G.U. le linee guida
Sono state pubblicate in G.U. n. 124 del 15 maggio 2020, il documento ‘Linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’art. 94 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93 del d.P.R. 380/01, approvate con d.m. 30 aprile 2020′.
L’articolo 94 bis modifica in modo sostanziale la gestione delle pratiche strutturali. Illustriamo qui di seguito i contenuti delle linee guida, riportate in calce al presente articolo.
Validità delle linee guida
Le ‘Linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’art. 94 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93 del d.P.R. 380/01, approvate con d.m. 30 aprile 2020′ entrano in vigore il giorno dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ovvero dal 16 maggio 2020.
Il chiarimento della rilevanza degli interventi strutturali
Per la prima volta, nel rispetto delle previsioni degli articoli 52 ed 83, vi è la distinzione delle opere in tre macro-categorie, per cui sono state chiarite alcune peculiarità:
- Interventi rilevanti per la pubblica incolumità vi rientrano:
- le nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologia;
- le nuove costruzioni con particolare complessità strutturale, ovvero ‘….si può pensare ad edifici caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore delle dimensioni in pianta superiore a 3, a ciminiere, a torri, a serbatoi, a silos, ….a costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche, a costruzioni dotaste di isolatori sismici o dissipatori, a opere geotecniche di contenimento del terreno’ ;
- miglioramento ed adeguamento sismico eseguiti in zona sismica 1 e 2;
- costruzioni classe III e IV situate in zona sismica 1 e 2;
- Interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità vi rientrano:
- nuove costruzioni di classe d’uso II;
- interventi locali e quanto non rientrante nelle altre macro categorie
- Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità:
- possono essere realizzate con preavviso scritto allo Sportello Unico;
- corrispondono a quelle amovibili o temporaneamente installate, e, più in generale, quelle che ‘….non presentano rigidezza, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone’.
Interventi rilevanti per la pubblica incolumità
La macro-categoria a) , in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi i quali, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica incolumità e per l’assetto del territorio.
Sono compresi in questa categoria:
- Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, in tutte le località del territorio nazionale nelle quali siano attesi, in caso di sisma, valori dell’accelerazione massima su suolo rigido a g (espressa come percentuale di g) superiori a 0,20 g.
- La progettazione dell’intervento non può prescindere da una approfondita conoscenza delle caratteristiche strutturali, da
una precisa diagnosi delle eventuali criticità, da un’accurata conoscenza della modellazione di calcolo nonché dei materiali e delle moderne tecnologie di consolidamento. - Il valore dell’accelerazione corrisponde al valore dell’accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dalle Ntc18 al § 3.2 e riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni.
- Nuove costruzioni: sono considerate usuali tipologie tutti gli interventi realizzati con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle
norme tecniche. Un elemento discriminante non può essere:- il materiale impiegato, anche se diverso dal calcestruzzo armato o acciaio o muratura tradizionale, quale ad esempio il legno, l’alluminio, il calcestruzzo fibrorinforzato o altri materiali compositi.
- Le dimensioni, magari notevoli atteso che una costruzione di notevoli dimensioni può essere molto semplice nella sua concezione strutturale, mentre costruzioni anche di modesta entità potrebbero essere caratterizzate da una eccezionale complessità strutturale, tale da richiedere una particolare modellazione di calcolo.
- Non è usuale tipologia la particolarità e la non usuale concezione strutturale.
- Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali vi rientrano tutte le nuove costruzioni e tutti gli interventi eseguiti sulle costruzioni esistenti, situati nelle località sismiche, attribuibili alle classi d’uso III e IV di cui al § 2.4.2
delle norme tecniche, realizzate nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2), escluse quindi quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4). Ai soli fini della individuazione delle tipologie, possono costituire utile riferimento gli elenchi A e B di cui all’allegato 1 al decreto del Dipartimento della Protezione civile 21 ottobre 2003, sia che trattasi di interventi a competenza statale che non.
Interventi di minore rilevanza
Sono compresi in questa categoria:
- Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, nella zona 2, con valori di a g compresi fra 0,15 e 0,20 g e, ovviamente, nelle zone 3 (bassa sismicità) e 4 (bassissima sismicità), non sono soggetti a preventiva autorizzazione sismica.
- Riparazioni ed interventi locali sulle costruzioni esistenti.
- Tutte le nuove costruzioni «usuali», realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle Ntc18, indipendentemente dalle dimensioni.
Interventi privi di rilevanza
Sono compresi in questa categoria:
- le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull’assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell’installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati.
Variante sostanziale: quando si verifica?
Sulla base delle caratteristiche strutturali dell’intervento, una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell’opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T 1 , il taglio alla base V R , le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.
Rientrano, inoltre, tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d’opera di interventi privi di rilevanza di cui alla categoria c) , n. 1).
Analisi delle linee guida: autorizzazione sismica preventiva, quando?
Le Regioni dovranno recepire i contenuti delle linee guida e provvedere ad una propria elencazione. Seguono le misure indicate nelle linee guida:
- Autorizzazione obbligatoria per interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità.
<>La macro-categoria a) , in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi i quali, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica incolumità e per l’assetto del territorio.>
- Non è prevista autorizzazione preventiva per gli interventi interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”.
L’iter anomalo delle linee guida dell’articolo 94 bis
A ciascuna tipologia di intervento corrisponde uno specifico procedimento amministrativo anche in deroga a quanto previsto al comma 1 dell’art. 94. Ciò che recrimina il Cni è il procedimento “irregolare” di acquisizione delle corrispondenti linee guida.
‘Solo da poche settimane il testo derivante dall’intesa di cui sopra, completato anche dalle proposte pervenute da Anci, è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendone concluso l’iter amministrativo. Il documento ha assunto il titolo di Linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’art. 94 bisi. Co.1, dpR 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale, per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93 del DPR 380/01 e nelle premesse richiama la circostanza che, trattandosi di materia concorrente, ‘…ciascuna Regione potrà redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull’intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle specificità che caratterizzano ogni area regionale’.
La posizione del Consiglio Nazionale Ingegneri
Il Cni ha partecipato al tavolo tecnico del Mit e nella circolare n. 546/XIX mise in luce alcuni punti nevralgici.
Secondo il Cni, l’articolo 94 bis ha assunto una importanza rilevante ponendosi come elemento di novità e semplificazione nel panorama del dpr. 380/01 che, non avendo mai abrogato la legge 64/74, aveva dato spazio ad interpretazioni anche in sede giudiziaria secondo le quali era cogente l’obbligo dell’autorizzazione preventiva per ogni tipologia di intervento, come indicato all’art. 94.
Però pur rappresentando un notevole passo in avanti rispetto alla situazione previgente, non ha recepito tutte le istanze profondamente innovative avanzate dal Cni, che sta comunque continuando nella sua azione per introdurre principi di ulteriore semplificazione ed accelerazione delle procedure, tanto nel tavolo tecnico quanto nella richiesta di emendamenti legata a questa fase di emergenza sanitaria.
Pubblicato il 27 aprile ed aggiornato il 18 maggio 2020