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Cantieri e segnaletica stradale: cosa cambia con il D.M. 22 gennaio 2019

Una nuova normativa interministeriale con i criteri generali di sicurezza per i cantieri, fissi e mobili
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Cantieri e segnaletica stradale: cosa cambia con il D.M. 22 gennaio 2019
Le fasi di installazione, di disistallazione e di manutenzione della segnaletica temporanea di cantiere, sia quella programmata sia quella legata agli interventi in situazioni di emergenza (ad esempio per incidenti stradali o per avarie dei veicoli), costituiscono attività lavorative comportanti un alto rischio derivante dall’interferenza con il traffico veicolare. A questo proposito, in data 13 febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 il Decreto del 22 gennaio 2019 dal titolo “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. Si tratta di un Decreto Interministeriale, pubblicato congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Analizziamolo in dettaglio.

DM 22 gennaio 2019 sicurezza e segnalamento

Tale decreto individua i criteri generali di sicurezza per l’installazione di segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare, in relazione alle seguenti norme: • Decreto Legislativo n. 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza; • Decreto Legislativo n. 285/1992 – Nuovo Codice della Strada; • Decreto Presidenziale n. 495/1992 – Regolamento del Codice della Strada; • Decreto Ministeriale 10/07/2002 – Segnalamento temporaneo. In particolare il D.M. 22 gennaio 2019 aggiorna e sostituisce in toto il precedente decreto, ovvero il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013. È formato da n. 6 articoli e da n. 2 allegati:
  • Art. 1 – Finalità e campo di applicazione;
  • Art. 2 – Procedure di apposizione della segnaletica stradale;
  • Art. 3 – Informazione e formazione;
  • Art. 4 – Dispositivi di protezione individuale;
  • Art. 5 – Raccolta e analisi dei dati;
  • Art. 6 – Revisione e integrazione;
  • Allegato I;
  • Allegato II.

Allegato 1

L’Allegato I riporta i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. E’ formato dai seguenti paragrafi: 1. Premessa 2. Criteri generali di sicurezza 2.1. Dotazioni delle squadre di intervento 2.2. Limitazioni operative legate a particolari condizioni ambientali 2.3. Gestione operativa degli interventi 2.4. Presagnalazione di inizio intervento 2.5. Sbandieramento 2.6. Regolamentazione del traffico con movieri 3. Spostamento a piedi 3.1. Generalità e limitazioni 3.2. Spostamento a piedi in presenza di autoveicolo 3.3. Spostamento a piedi in galleria e lungo ponti e viadotti 3.4. Attraversamento a piedi delle carreggiate 4. Veicoli operativi 4.1. Modalità di sosta o di fermata del veicolo 4.2. Fermata e sosta del veicolo in galleria 4.3. Discesa e risalita dal veicolo 4.4. Ripresa della marcia con l’autoveicolo 4.5. Marcia e manovre in corsia di emergenza o banchina 5. Entrata ed uscita dal cantiere 5.1. Strade con una corsia per senso di marcia 5.2. Strade con più corsie per senso di marcia 6. Situazioni di emergenza 6.1. Principi generali di intervento 6.2. Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di un solo operatore 6.3. Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di due operatori 6.4. Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di tre o più operatori 6.5. Rimozione di ostacoli dalla carreggiata 6.6. Segnalazione di intervento in galleria in situazioni di emergenza 7. Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi 7.1. Generalità 7.2. Prelevamento della segnaletica dall’autoveicolo 7.3. Trasporto manuale della segnaletica 7.4. Installazione della segnaletica 7.5. Rimozione della segnaletica per fine lavori 7.6. Segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili 8. Segnalazione di interventi all’interno di gallerie con una corsia per senso di marcia.

Allegato 2

L’Allegato II riporta lo schema dei corsi di formazione per i preposti e per i lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare. È formato dai seguenti paragrafi: 1. Premessa 2. Destinatari dei corsi 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento 4. Requisiti dei docenti 5. Organizzazione dei corsi di formazione 6. Articolazione e contenuti del percorso formativo 6.1. Percorso formativo per i lavoratori 6.2. Percorso formativo per i preposti 7. Sedi della formazione 8. Metodologia didattica 9. Valutazione e verifica dell’apprendimento 10. Modulo di aggiornamento 11. Registrazione sul fascicolo informatico del lavoratore.

Il focus del DM 22 gennaio 2019

In tale decreto vengono confermate le procedure per l’apposizione della segnaletica stradale, dando particolare importanza al preavviso degli utenti stradali mediante sbandieramento e mediante dispositivi di segnalazione in dotazione ai veicoli di servizio. Viene formalizzato l’obbligo dell’uso di indumenti ad alta visibilità in classe 3 per gli interventi su strade di categoria A-B-C-D, mentre per strade di categoria E-F sono sufficienti indumenti in classe 2. Non sono più ammessi gli indumenti ad alta visibilità di classe 1. Per quanto riguarda i cantieri fissi (cantiere che non subisce alcuno spostamento durante almeno mezza giornata ai sensi del D.M. 10 luglio 2002), sono confermati gli schemi segnaletici temporanei e la procedura di installazione: segnaletica di avvicinamento + segnaletica di posizione + segnaletica di fine prescrizione.

Movimentazione della segnaletica

Viene dato ampio rilievo al trasporto manuale della segnaletica, che dovrà avvenire movimentando un cartello per volta, afferrandolo con entrambe le mani, guardando costantemente il traffico sopraggiungente e mostrando al traffico il lato del cartello con la pellicola rifrangente: in questo modo l’operatore risulta protetto dal segnale che è reso visibile all’utente stradale. Inoltre con tale procedura si evita l’effetto ‘vela’ del medesimo cartello.  

La formazione

Per quanto riguarda i corsi di formazione, il percorso formativo per un lavoratore ha una durata complessiva di n. 8 ore, mentre per un preposto la durata totale è di n. 12 ore. A differenza del D.M. 4 marzo 2013, nel caso in cui un preposto abbia già effettuato il percorso formativo come lavoratore, la successiva formazione sarà integrata con un corso della durata di n. 4 ore. Come si evince dal D.M. 22 gennaio 2019, l’installazione della segnaletica temporanea di cantiere deve seguire scrupolosamente le procedure esposte, senza lasciare nulla al caso. Ogni attività, dalla più semplice alla più complessa, deve essere valutata nel dettaglio, con la massima attenzione e prudenza da parte dell’operatore, al fine di rendere minimi e trascurabili i rischi derivanti dall’interferenza con il traffico veicolare.
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