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Nucleo Tecnico Nazionale: requisiti per l’iscrizione e formazione professionale

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Nucleo Tecnico Nazionale: requisiti per l’iscrizione e formazione professionale

 

Il 18 ottobre 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto recante il titolo “Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (Ntn) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell’emergenza post-sismica e approvazione dell’aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione”.

Ormai è assodato che l’Italia è un Paese sismico, su più livelli, ed è risaputo che a seguito di un terremoto è necessaria un’attività di rilievo post sismica, capace di individuare in modo speditivo i danni occorsi agli edifici ordinari, strategici e di culto, al fine di dichiarare l’agibilità o meno della costruzione e dare così il via alle operazioni di messa in sicurezza e quindi l’accesso alla stessa.

 

Requisiti per l’iscrizione negli elenchi del Ntn

 

La partecipazione al Ntn è subordinata all’iscrizione ad uno dei seguenti elenchi, descritti all’art.1 del suddetto decreto:

  1. regionale (NT-REG) articolato in due sezioni, regionale (NT-REG – Sez.1) e nazionale (NT-REG – Sez.2), a loro volta suddivisi in liste di tecnici che si differenziano tra organico all’ente regione/provincia Autonoma o dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, appartenenti a organizzazioni di volontariato di protezione civile e tecnici iscritti regolarmente all’Ordine provinciale competente;
  2. centrale Dipartimento della Protezione Civile (NT-DPC) articolato anche questo in sezioni, in cui si ritrovano le figure cardine del rilievo post sismico e di messa in sicurezza per ogni ordine e grado, ovvero geologi, ingegneri, architetti, geometri e figure di Protezione Civile (consulenza ed esperti dell’organico di PC);
  3. Vigili del Fuoco (NT-VVF).

Il riconoscimento delle figure presenti nei suddetti elenchi mette in luce gli aspetti molteplici che devono essere considerati in sede di emergenza, confermando la molteplicità delle competenze in gioco. È riconosciuta , infatti, l’importanza della Coordinazione tra i diversi elenchi, nonchè le modalità di impiego dei tecnici durante le operazioni e il corrispondente regolamento deontologico.

 

 

Formazione delle competenze

 

I tecnici che parteciperanno alle attività di rilievo del danno, nonché dell’agibilità post-sismica, dovranno essere sì abilitati alla professione nell’ambito dell’edilizia (ambiti tecnici-strutturali), ma dovranno mantenere aggiornate le proprie competenze; infatti dovranno seguire dei percorsi formativi avente la durata minima di 60 ore che tratteranno i seguenti temi:

  1. modello di Protezione Civile;
  2. gestione dell’emergenza;
  3. tutela della salute e sicurezza degli operatori ai sensi del d.l. 81/2008 e s.m.i.;
  4. comportamento delle strutture durante il terremoto (a questo proposito è contemplata la distinzione tra le costruzioni aventi grandi luci/prefabbricate e quelle ordinarie, nonché un elenco di tecnici apposito per la prima categoria);
  5. opere provvisionali;
  6. valutazione di agibilità – metodologia;
  7. esercitazioni.

I temi coprono tutte le competenze in materia, permettendo a ciascun tecnico di comprendere le difficoltà operative delle altre mansioni con le quali dovrà interfacciarsi nelle attività post-sismiche.

L’attività di formazione dovrà poi essere seguita da quella di aggiornamento (art. 8 comma 3) e la durata d’iscrizione negli elenchi dei tecnici abilitati sarà di 5 anni e potrà essere rinnovata qualora vi siano i relativi requisiti.

 

 

Strumenti di rilievo

 

L’attività di rilievo (art. 10) avverrà mediante la compilazione della “Scheda AeDES per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica”, allegata al decreto n. 243 del 18/10/2014 e il cui manuale, denominato “Allegato C”, è presente sul sito della Protezione Civile all’indirizzo www.protezionecivile.gov.it.

La scheda corrisponde al 1° livello, ovvero ad un rilievo puramente visivo con una minima conoscenza storica della costruzione , necessario a stabilire il grado di intervento e di messa in sicurezza da apportare alla costruzione. La sua struttura ricalca la scheda AeDes adottata per il rilievo post-sismico di città come L’Aquila ed è suddivisa nelle seguenti sezioni:

  1. Identificazione edificio, ovvero toponomastica e dati del proprietario, nonché se si tratta di una porzione di aggregato edilizio la possibilità di individuare la porzione rilevata attraverso un apposito spazio dedicato allo schizzo planimetrico (non è da escludere allegare una planimetria catastale se in possesso);
  2. Descrizione dell’edificio, ovvero dati visibili quali ad esempio: n. piani interrati, volumetria e destinazione d’uso;
  3. Tipologia, ovvero identificazione delle strutture portanti verticali e orizzontali;
  4. Danni ad elementi strutturali e provvedimenti di pronto intervento, valutati mediante un’entità di danno da D4-D5 (gravissimo) a D1 (leggero), quindi un indice che deve essere il più oggettivo possibile e, quindi, da questo aspetto, pur banale, l’importanza di una formazione appropriata legata a una certa esperienza operativa;
  5. Danni ad elementi non strutturali e provvedimenti di pronto intervento, ad esempio un comignolo pericolante o un elemento architettonico di decoro, che può essere reso sicuro mediante o una rete di sicurezza o la rimozione di una sua porzione;
  6. Pericolo esterno, ovvero crolli non necessariamente strutturali che potrebbero ad esempio interessare il traffico pedonale e veicolare limitrofo alla costruzione;
  7. Terreno e fondazioni, non si tratta ovviamente di condurre indagini strumentali bensì valutare le caratteristiche che qualificano la topografia del sito (parametro ST delle NTC08)
  8. Giudizio di agibilità.

 

 

 

 

 

 

 

 

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