Fisco e Tasse

Manutenzione straordinaria, a quanto ammonta l’Iva sui beni finiti?

Il Fisco chiarisce che l'Iva 10% vale per le prestazioni di servizi. Sui beni l’aliquota agevolata si applica solo se sono ceduti nell’ambito del contratto di appalto
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Manutenzione straordinaria, a quanto ammonta l’Iva sui beni finiti?
In risposta ad un quesito arrivato da un contribuente, l’Agenzia delle Entrate, tramite il suo portale Fisco Oggi, ha chiarito quando, in caso manutenzione straordinaria su un immobile, si è tenuti a versare l’Iva a seguito di un intervento di recupero. Distinguendo i casi che danno diritto alla riduzione dell’imposta da quelli che invece non sono ammessi a tale agevolazione.

Interventi di manutenzione straordinaria: è possibile beneficiare dell’aliquota Iva ridotta su “beni finiti”? Il quesito

Il quesito portato all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria su immobili ad uso abitativo (non prima casa). Quello che è stato chiesto è se, nel caso di acquisto di “beni finiti”, ad esempio prodotti per impianto elettrico, si può beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 10% da parte del rivenditore. O se, per usufruire di tale agevolazione, è necessario che il rivenditore fatturi alla ditta o al prestatore d’opera che esegue i lavori. La domanda arriva sulla base di quanto previsto dal legislatore per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta per cui, a seconda del tipo di lavoro svolto, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.

La risposta

In linea generale, ha ricordato l’Agenzia delle Entrate, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta al 10%. Un’agevolazione questa che tuttavia si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, solo in alcuni casi, sulla cessione dei beni. Quando sulle unità immobiliari abitative (anche non prima casa) si realizzano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come nel caso esposto a Fisco Oggi, l’Iva ridotta al 10% è prevista sulle prestazioni di servizi (Tabella A – parte III – 127-duodecies allegata al D.P.R. n. 633/1972). Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se questi risultano ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Non spetta, pertanto, sull’acquisto effettuato direttamente dal committente o quando i beni sono forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori.

Iva ridotta per beni ‘di valore significativo’

Si ricorda, infine, che nel caso in cui l’appaltatore fornisca anche beni “di valore significativo” l’Iva ridotta si applica soltanto sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Rientrano in questa categoria tutti quei “beni costituenti parte significativa del valore delle forniture effettuate nel quadro degli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa”. Così come definiti dal Dm 29 dicembre 1999, all’art. 1:
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • video-citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • ascensori e montacarichi;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.
A questi si applica l’Iva al 10% se, come già anticipato, rappresentano una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni e interventi di recupero del patrimonio edilizio e sono cessioni realizzate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Il quesito
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