Fisco e Tasse

Iper ammortamento, nuovo chiarimento AE su acquisto di beni strumentali

Credito d'imposta per l’acquisto di beni strumentali, quando non è riconosciuto: nuovo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate e le percentuali di iper ammortamento riconosciute oggi
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Iper ammortamento, nuovo chiarimento AE su acquisto di beni strumentali
Per supportare e incentivare lo sviluppo tecnologico delle strutture produttive ubicate nel territorio statale, il Governo ha deciso di riconoscere un credito di imposta a tutte le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati e funzionali ai processi di trasformazione in chiave “Industria 4.0”L’iper ammortamento rientra tra quegli incentivi pensati per rendere le imprese operanti in Italia competitive e all’avanguardia. Agevolando l’acquisizione di strumenti e macchinari che possono rendere più veloce e accessibile questo processo di sviluppo.

Iper ammortamento: la normativa di riferimento

Nello specifico, con la legge di Bilancio 2017, è stata introdotta la possibilità, per i soli titolari di reddito d’impresa, di maggiorare il costo di acquisizione, nella misura del 150 per cento, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 (o entro il 30 settembre 2018 a determinate condizioni). E che sono funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale. Tale misura è stata poi prorogata dalla legge di Bilancio 2018, che ha previsto l’iper ammortamento anche per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. L’ultimo intervento in materia, è arrivato con la legge di Bilancio 2020. Con la quale è stata definita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0., mediante l’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.

Credito d’imposta in compensazione

La nuova disciplina prevede, in particolare, la concessione di un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione:
  • alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 effettuino investimenti in beni strumentali nuovi
  • alle imprese che effettuino investimenti in beni strumentali nuovi entro il 30 giugno 2021. Ma a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
Tutti gli investimenti, ovviamente, devono essere destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato italiano (con i requisiti e nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Acquisto beni strumentali: l’iper ammortamento è riconosciuto se funzionale all’esercizio d’impresa?

Sugli investimenti per i quali è riconosciuto l’iper ammortamento, proprio recentemente, è tornata ad esprimersi l’Agenzia delle Entrate. Con la risposta n. 189 del 17 marzo 2021, difatti, l’Amministrazione Finanziaria ha replicato ad un’istanza di interpello presentata da un contribuente in merito all’acquisto di un bene strumentale. L’istante, nello specifico, ha chiesto chiarimenti circa l’acquisto di una betoniera con pompa. Che, sebbene non dia accesso al beneficio in quanto non rientrante espressamente in alcuna delle ipotesi previste dalla legge di Bilancio 2017 (Allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) è comunque dotata un autotelaio che, oltre ad essere un bene strumentale, si deve considerare un impianto assolutamente necessario alla realizzazione del prodotto e, pertanto, fruire del credito d’imposta – di cui all’articolo 1, comma 189, della Legge n. 160 del 2019 – riconosciuto appunto per gli investimenti in beni strumentali all’esercizio dell’impresa.

Iper ammortamento per l’acquisto di beni strumentali: nuovo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

La risposta ai dubbi dell’istante riguardante l’iper ammortamento per l’acquisto di beni strumentali nuovi, come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, è da ricercarsi nella nota prot. RU 41959 del 15 febbraio 2021 emessa dalla la Direzione Generale per la politica industriale la competitività e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare, in merito al questione secondo cui, a prescindere dalla voce di classificazione, “l’applicazione del credito d’imposta nella misura del 40 per cento dovrebbe riguardare l’intero costo dei beni e, quindi, non solo la componente ‘macchina’ o ‘attrezzatura’, ma anche la componente ‘veicolo’, dato che senza di essa la componente “‘macchina’ o ‘attrezzatura’ non sarebbe in grado di funzionare… né tantomeno potrebbe raggiungere il cantiere in cui operare…”, il MISE ha ribadito di non poter condividere questa soluzione.

Macchine intese ai sensi della ‘Direttiva Macchine’

In coerenza con quanto chiarito nella circolare Agenzia Entrate – MISE n. 4/E del 30 marzo 2017 – riferita alla precedente disciplina dell’iper ammortamento, ma i cui criteri generali devono considerarsi valevoli anche agli effetti del nuovo credito si precisa anzitutto che: “nell’ambito del primo gruppo di beni di cui al citato allegato A, devono intendersi riconducibili, in linea generale, solamente le ‘macchine’ intese ai sensi delle definizioni di cui all’art. 2, lettera a), della c.d. ‘Direttiva Macchine’ (Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio)”. La medesima direttiva, inoltre, precisa che devono considerarsi esclusi, in linea di principio, i beni qualificabili come “veicoli” i ai sensi della Direttiva 46/2007/CE, a prescindere dal fatto che essi siano beni strumentali o finalizzati all’attività di impresa.

Verifiche e dichiarazioni

In conclusione, le Entrate hanno dichiarato che l’applicazione del credito d’imposta in questi casi è comunque subordinata alla verifica in concreto del rispetto dei 5+2/3 requisiti obbligatori previsti dalla disciplina, da mantenere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione, che devono essere accertati da una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un che i beni possiedono tali requisiti e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Mentre per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore a 300 mila euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Credito di imposta 4.0: le percentuali di iper ammortamento riconosciute

La Legge di Bilancio 2020 ha trasformato l’iper ammortamento  in credito di imposta. Rimodulato a sua volta, con la legge di Bilancio 2021, per l’anno 2021 (con una proroga al 2022). Tenendo conto degli ultimi interventi, oggi il credito d’imposta per i Beni strumentali nuovi 4.0 è fruibile nelle seguenti percentuali:
  • 50% per investimenti fino a 2,5 mln €
  • 30% per investimenti > 2,5 mln e fino a 10 mln €
  • 10% per investimenti > 10 mln e fino al limite massimo di a 20 mln €
Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o entro il 30 giugno 2022, se entro il 1° dicembre 2021 l’ordine è accettato e siano stati pagati acconti per il 20% del costo di acquisizione).
  • 40% per investimenti fino a 2,5 mln €
  • 20% per investimenti > 2,5 milioni e fino a 10 mln €
  • 10% per investimenti > 10 mln € e fino al limite di 20 mln €
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è accettato e siano stati pagati acconti per il 20 % del costo di acquisizione).
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