Fisco e Tasse

Industria 4.0, incentivi fiscali per la conversione green

Credito di imposta al 10% retroattivo, iper e super ammortamento nel piano Industria 4.0, destinati a beni strumentali o software incentivati
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Industria 4.0, incentivi fiscali per la conversione green

Novità importante introdotta nella Legge di Bilancio 2020 per quanto concerne il Piano Industria 4.0. L’agevolazione concerne gli investimenti nel settore green: le aziende che acquistano beni strumentali o software incentivati con l’iper ammortamento nell’ambito di progetti ambientali potranno usufruire di un credito d’imposta al 10%.

Modifiche sensibili alla disciplina dei maxi-ammortamenti vigenti fino al 31 dicembre 2019. Da quest’anno saranno sostituiti da un credito d’imposta. L’agevolazione sarà riconosciuta alle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel 2020, oppure entro il 30 giugno 2021. Ma a condizione che l’ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020 e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo del bene.

Ecco tutte le informazioni relative al nuovo strumento e anche uno sguardo agli incentivi fiscali previsti dalla Legge di Bilancio

I costi ammissibili sul fronte Industria 4.0

In particolare, sono ammissibili al credito d’imposta i costi di periodo funzionali ai progetti ambientali e riguardanti:

  1. competenze tecniche e privative industriali relative all’acquisizione di conoscenze e di brevetti;
  2. consulenze specialistiche;
  3. personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nel progetto ambientale.

Per il credito d’imposta è stabilito un tetto massimo di 60 mila euro per ogni impresa. L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito e all’IRAP, è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si può utilizzare la compensazione a partire dall’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese.

Iper e super ammortamento

In generale, l’articolo 22 del DDL di bilancio 2020, conferma tutti gli incentivi fiscali in chiave Industria 4.0, prevedendo la proroga delle misure del super e dell’iper ammortamento. Nello specifico:

  • Prorogato il super ammortamento. Si tratta dell’agevolazione della maggiorazione del 30% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni materiali strumentali nuovi. Si parla di investimenti complessivi effettuati nel 2020 con consegna fino al 30 giugno 2021
  • Prorogato anche l’iper ammortamento, vale a dire l’agevolazione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0, effettuati entro il 31 dicembre 2020. L’agevolazione slitta sino al 31 dicembre 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
  • Infine, è stata prorogata anche la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla legge 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento.

Accesso a Industria 4.0

L’accesso all’incentivo è possibile per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato. Sono incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente da:

  • forma giuridica,
  • settore economico di appartenenza,
  • dimensione,
  • regime fiscale di determinazione del reddito.

Il bonus avrà come oggetto:

  1. beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa;
  2. beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, elencati nell’allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  3. beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Le variazioni

Il nuovo credito d’imposta sarà concesso in misura variabile a seconda del tipo di bene strumentale. Nello specifico:

  • per gli investimenti aventi ad oggetto macchinari nuovi (sostanzialmente, quelli a cui prima si applicava il superammortamento), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, fino a un tetto massimo di 2 milioni di euro;
  • investimenti aventi ad oggetto macchinari innovativi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (a cui si applicava l’iperammortamento), elencati nell’allegato A della legge 232/2016, il credito d’imposta è stabilito nella misura del 40% del costo, fino a un tetto massimo di spesa di 2,5 milioni di euro e nella misura del 20%, da 2,5 a 10 milioni di euro;
  • per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, elencati nell’allegato B della legge 232/2016, è riconosciuto nella misura del 15%, con tetto di spesa pari a 700mila euro.

La fruizione orizzontale del bonus

Il bonus sarà fruibile solo in compensazione “orizzontale”, ossia tra tributi diversi (articolo 17 del D. Lgs. n. 241/97) in 5 quote annuali di pari importo, che si riducono a 3 per gli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”. L’utilizzo potrà partire a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell‘avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti materiali ed immateriali Industria 4.0. Qualora l’interconnessione di detti beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione sarà comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante per i beni non-Industria 4.0.

Sarà possibile cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

In caso di cessione o destinazione all’estero del bene agevolato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’acquisto, bisogna ricalcolare il credito. Ed escludere dallo stesso il costo relativo al bene stesso e riversando all’Erario l’ammontare già fruito.

Va, infine, sottolineato che per i beni acquistati nel 2020, ma ordinati nel 2019, resta in vigore la vecchia disciplina del super e iperammortamento. Il testo dell’emendamento lo chiarisce al comma 196. Il nuovo bonus non si applicherà in tutti quei casi in cui il bene sia stato ordinato entro il 31 dicembre 2019 con il pagamento dell’acconto del 20%, come previsto dall’attuale disciplina.

Aggiornato al 13.01.2020

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