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Economia circolare: nuovi finanziamenti agevolati per la sostenibilità

Al vaglio nuovi finanziamenti per un uso più efficiente delle risorse. Previsto anche il dimezzamento dei termini per i procedimenti ambientali
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Economia circolare: nuovi finanziamenti agevolati per la sostenibilità
Agevolazioni finanziarie per progetti innovativi in materia di trattamento dei rifiuti e burocratico procedurali per procedimenti ambientali: queste sono le principali novità recentemente approvate dal Governo con due decreti legge (“Crescita” e “Sblocca cantieri”). Vediamo nel dettaglio come funzionano i nuovi incentivi in materia di economia circolare ed appalti verdi. I finanziamenti per un uso più efficiente e sostenibile delle risorse: ok, ma quando? I beneficiari Le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità Le risorse disponibili I Commissari Straordinari per gli interventi infrastrutturali prioritari L’accelerazione per i procedimenti ambientali e il silenzio assenso in materia di beni culturali e paesaggistici

I finanziamenti per un uso più efficiente e sostenibile delle risorse: ok, ma quando?

L’articolo 26 del D.L. n. 34/2019 – in corso di conversione – prevede che vengano concessi finanziamenti agevolati e contributi alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell’ambito dell’economia circolare. Tuttavia, per la definizione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato, il testo (comma 1) rinvia ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico (previa intesa in Conferenza Unificata) per la cui emanazione non è previsto un termine.

I beneficiari delle agevolazioni 

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese e i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, hanno i seguenti requisiti:
  • sono iscritti nel Registro delle imprese;
  • sono in regola con gli obblighi di denuncia alla camera di commercio delle notizie economiche ed amministrative obbligatorie per legge, ai sensi del DPR 581/1995;
  • operano in via prevalente nel settore manifatturiero (ivi compresi i servizi diretti alle imprese manifatturiere);
  • hanno approvato e depositato almeno due bilanci;
  • non sono sottoposti a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o, in generale, in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. I progetti possono essere presentati anche congiuntamente da più soggetti beneficiari, o da questi ultimi ed organismi di ricerca insieme, con il limite massimo di tre soggetti co-proponenti: in questi casi, tuttavia, i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione (come il consorzio o l’accordo di partenariato).

Le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità

Le nuove agevolazioni saranno concesse tramite:
  1. finanziamento agevolato (per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%);
  2. contributo diretto alla spesa fino al 20% delle spese e dei costi ammissibili.
Il decreto “Crescita” prevede che, per essere ammessi alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo debbano avere determinati requisiti:
  1. territoriali (i progetti dovranno esser realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale);
  2. quantitativi (i progetti dovranno prevedere, anche in deroga agli importi minimi previsti per l’utilizzo delle risorse, spese e costi ammissibili: – non inferiori a 500.000 € e – non superiori a 2.000.000 di €;
  3. temporali (la durata non potrà essere inferiore a dodici mesi e superiore a trentasei mesi);
  4. operativi (le attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, dovranno essere finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi, o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, attraverso lo sviluppo delle KETs, le tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies, relative ai settori di cui alla tabella n. 1.
Tabella n. 1: focus sui requisiti operativi
Innovazioni eco-compatibili di prodotto e di processo: utilizzo efficiente delle risorse e trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un’ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale.
Progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati Scopo: rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale Esempi: definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari; sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime
Sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua
Sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati.
Strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo

Le risorse disponibili

Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni ammontano complessivamente a 140 milioni di €, di cui:
  1. 40 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilità per il 2020del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
  2. 100 milioni di € euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI).

I Commissari Straordinari per gli interventi infrastrutturali prioritari

Nel dettare le disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, il DL “Sblocca cantieri” (D.L. n. 32/2019) ha previsto, all’interno della norma relativa ai “Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali”, che questi ultimi – nominati da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di uno o più Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari:
  • in generale, hanno il potere di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione dei lavori;
  • in particolare, provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi, al fine dell’applicazione delle migliori pratiche.
L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari (d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti), sostituisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale.

L’accelerazione per i procedimenti ambientali e il silenzio assenso in materia di beni culturali e paesaggistici

In materia di tutela di beni culturali e paesaggistici viene peraltro stabilito il principio del silenzio-assenso per il rilascio di determinati atti amministrativi propedeutici all’approvazione del progetto (autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta), il cui termine è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni. Decorso tale termine, in assenza di pronuncia da parte dell’autorità competente, l’autorizzazione, parere favorevole, visto o nulla osta si intende rilasciato. In materia ambientale i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati. In materia di tutela ambientale invece i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati; in particolare, le tempistiche riguardano:
  • la VAS, valutazione ambientale strategica (150 giorni il termine ordinario);
  • la VIA, valutazione di impatto ambientale (tempi ordinari di 195 giorni);
  • l’AIA, autorizzazione integrata ambientale (termine ordinario di 150 giorni).
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