Decreto Rilancio, le misure fiscali e a sostegno del reddito
L’atteso Decreto Rilancio, approvato dal Consiglio dei ministri con le misure per fronteggiare la crisi economica provocata dalla pandemia da Covid-19, contiene una serie di disposizioni per un ammontare complessivo di 55 miliardi di euro. Che si aggiungono ai 20 miliardi del decreto cd. Cura Italia, e ai quasi 100 miliardi tra garanzie, crediti verso la Pa e “patrimonio destinato” Cdp”. Totale: 155 miliardi finanziati per 55 miliardi in deficit.
In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (data per imminente), sulla base delle bozze del decreto, identificato per ora come “Decreto Rilancio Italia”, forniamo una sintesi su due dei temi più significativi: le misure a sostegno del reddito e le misure fiscali.
Le mascherine sono Dispositivi di protezione individuale (art. 70)
Le mascherine chirurgiche, reperibili in commercio, sono considerate dispositivi di protezione individuale (Dpi) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonchè per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell’attività sono impossibilitati a mantenere la distanza.
Sorveglianza sanitaria eccezionale nei luoghi di lavoro (art. 88)
Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono nominarne uno temporaneamente oppure richiedere l’effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro e con l’assunzione a tempo determinato di figure sanitarie, tecnicospecialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni (entro il limtie di 105 milioni di euro). L’inidoneità alla mansione accertata durante la sorveglianza sanitaria eccezionale in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
Decreto Rilancio e nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 89)
Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro, la medesima indennità sarà erogata anche per il mese di aprile 2020. Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto in esame, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. Questo a condizione che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
A tal fine, il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei suddetti requisiti. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.
Il Decreto Rilancio risconsce un’indennità per il mese di maggio 2020 di 1000 euro:
- ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
- ai lavoratori in somministrazione o dipendenti stagionali, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali,
purché iscritti alla Gestione separata, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.
Destinatari del bonus da 600 euro
Il Decreto Rilancio riconosce un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa della pandemia da Covid-19:
a) in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
b) che abbiano svolto la prestazione lavorativa a intermittenza per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020:
c) autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I lavoratori non devono essere:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente,
b) titolari di pensione.
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, compresi quelli con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.
Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità, invece del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.
Attenzione: decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità. Le indennità non sono tra loro cumulabili ma sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art.128)
La detrazione per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici si applica nella misura del 110 per cento. La detrazione vale per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 e da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo oppure con impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo oppure con impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
La detrazione prevista nel Decreto Rilancio si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra indicati. Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Interventi per l’adozione di misure antisismiche
Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali e sulle parti comuni di edifici condominiali, con una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe o a due classi di rischio inferiore, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento.
Impianti fotovoltaici e infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, la detrazione spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi sopra indicati.
La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
La detrazione:
- non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione;
- è subordinata alla cessione in favore del Gestore Servizi Energetici (Gse) dell’energia non auto-consumata in sito.
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi indicati sopra.
Le detrazioni si applicano agli interventi effettuati:
- dai condomini, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale,
- dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni,
- dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati e dagli enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica,
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Le detrazioni non si applicano alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Cessione del credito o sconto in fattura
Opzione per la cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione: il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi.
Il visto di conformità è rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, periti ed esperti iscritti alle camere di commercio, e dai responsabili dell’assistenza fiscale.
I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto:
- i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea);
- l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati attestano anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica una sanzione amministrativa pecuniaria ancora da definire. Tali soggetti devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, per garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni.
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art.128-bis)
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati in allegato), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, il Decreto Rilancio riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, compresi quelli necessari per:
- il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,
- l’acquisto di arredi di sicurezza,
- investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa,
- l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d’imposta è:
- cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti,
- utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione,
- cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito,
I soggetti possibili beneficiari del credito d’imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, potranno essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione.
Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile (art. 128-ter )
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio,
b) efficienza energetica,
c) adozione di misure antisismiche,
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,
e) installazione di impianti solari fotovoltaici,
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici,
possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. sono utilizzati anche in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.
Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 (art.129)
I soggetti beneficiari di credito d’imposta:
a) per botteghe e negozi,
b) per locazione di immobili ad uso non abitativo,
c) per sanificazione degli ambienti di lavoro,
d) per l’adeguamento degli ambienti di lavoro,
e) per i servizi turistico- ricettivi,
f) per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici,
possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art.130-quater)
ll Decreto Rilancio prevede, per i soggetti esercenti arti e professioni, per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta:
- spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020;
- può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
L’art.130-ter del Decreto Rilancio estende il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore.

