Fisco e Tasse

Bonus facciate: le regole per predisporre il bonifico

Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa possono utilizzare i modelli di bonifico degli altri bonus riportando tutti i dati del beneficiario
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Bonus facciate: le regole per predisporre il bonifico
Quali regole bisogna seguire in merito al bonifico per il Bonus facciate? Ecco delle utili indicazioni. In una risposta online presente nel sito web Fiscooggi.it (dottrina gestita dall’Agenzia delle Entrate) è stato chiarito che “anche per richiedere il “bonus facciate” le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa possono utilizzare i bonifici predisposti da banche o Poste Italiane Spa ai fini dell’ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, indicando anche gli estremi della legge n. 160 del 2019, se possibile”. Tale chiarimento, di fatto, ricalca quanto già chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate sia all’interno della Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 sia nella risposta fornita in sede di interpello n. 185/2020 (a questo proposito leggi la nostra guida sul Bonus facciate).

Bonifico per il bonus facciate: i chiarimenti del Fisco

Infatti, con tali documenti di prassi ministeriale l’Agenzia ha chiarito quanto segue:
  • soggetti IRPEF non titolari di reddito d’impresa. Ai fini della fruizione dell’agevolazione, i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, devono:
  • effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione. Oltre al numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
  • indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile. E, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche e Poste spa per il pagamento delle spese ai fini dell’Ecobonus o della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia;
  • titolari di reddito di impresa. I soggetti titolari di reddito d’impresa non sono tenuti ad effettuare il pagamento mediante bonifico. In quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito;
  • condomini. Per interventi effettuati su parti comuni di un condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione dell’agevolazione possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato o dall’amministratore del condominio che, nella generalità dei casi, provvede all’indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti relativi alle altre detrazioni spettanti a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni.
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