Fisco e Tasse
Bonus bollette di 600 euro: come funziona?
Analisi dei requisiti per l'accesso alla agevolazione introdotta dall’art. 12 del Decreto “Aiuti-bis”, il bonus bollette per il periodo d’imposta 2022
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Bonus bollette tutto da capire. E per farlo bisogna partire dall’art. 12 del Decreto “Aiuti-bis” (D.L. 9 agosto 2022, n. 115 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” convertito nella Legge 21 settembre 2022, n. 142 – G.U. del 21 settembre 2022, n. 221), in vigore dal 22 settembre 2022. Ha elevato a 600 euro, limitatamente al periodo d’imposta 2022, la soglia di esenzione da tassazione per i fringe benefit dei dipendenti, con esclusione dalla formazione dell’imponibile delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.
Bonus bollette, cosa prevede l’articolo 12 del Decreto Aiuti bis
Nel dettaglio il citato art. 12 stabilisce che “Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”. A tal riguardo, preme ricordare che l’art. 51, 1° comma del DPR n. 917/1986 stabilisce che:- rientrano nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro;
- si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
L’intervento strategico
Tutto ciò premesso, l’art. 12 del Decreto “Aiuti-bis” è intervenuto sul 3° comma del citato art. 51:- elevando la soglia di esenzione a 600 euro. Sul punto si segnala che l’aumento del limite tradizionale di 258,23 euro, durante l’emergenza Covid, era stata aumentata a 516,46 euro sia per il 2020 che per il 2021 dal c.d. Decreto “Agosto” (art. 112, D.L. n. 104/2020);
- includendo nella nuova soglia di 600 euro anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Sul punto si evidenzia che vi rientrino solamente le erogazioni in denaro sia direttamente (per meglio dire, anticipazione delle somme da parte del datore di lavoro) che come rimborsi di somme spese dai dipendenti.
