Energie rinnovabili

La Regione non può sospendere le procedure di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

E' illegittimo sospendere le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche se per un periodo di tempo limitato. Lo afferma la Corte costituzionale contro una disposizione legislativa della Regione Lazio
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La Regione non può sospendere le procedure di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

In un recente giudizio la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa della Regione Lazio con la quale si prevedeva la sospensione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche se per un periodo di tempo limitato.

Il caso analizzato

La Regione Lazio aveva modificato l’art. 3 della legge reg. Lazio n. 16 del 2011 con l’inserimento di due nuovi commi (5quater e 5quinquies). La Presidenza del Consiglio dei ministri deliberava l’impugnazione in via principale di tali disposizioni normative.

Le norme in questione disponevano una sospensione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili per otto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale in esame.

La Corte costituzionale, investita della questione, ne ha dichiarato l’illegittimità per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost..

L’autorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili ex d.lgs. n.387/2003

Il quadro normativo in materia è dato dal d.lgs. n. 387/2003 per mezzo del quale è stata data attuazione alla direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.

E’ bene chiarire che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono tutte quelle infrastrutture di produzione che utilizzano l’energia eolica, solare (termica e fotovoltaica), idraulica, geotermica e da biomassa.

In particolare, l’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 reca la disciplina uniforme da applicare su tutto il territorio nazionale per le procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili mediante un “procedimento unico cui partecipano tutte le amministrazioni interessate” da concludersi entro novanta giorni dall’avvio.

La previsione di un termine procedimentale risponde ad esigenze di semplificazione amministrativa e di celerità e garantisce una disciplina uniforma sul territorio nazionale.

Le finalità pubbliche di garantire la massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili

Nella fattispecie all’esame della Corte costituzionale si sono evidenziate le finalità connesse alle indicazioni normative nazionali la cui rilevanza è tale da non consentire eccezione alcuna sul territorio nazionale.

Le Regioni, dunque, non possono autonomamente sospendere le procedure di autorizzazione, né subordinarle a vincoli o condizioni non previste dalla normativa statale poiché si finirebbe per ostacolare l’iniziativa economica nel campo della produzione energetica da fonti rinnovabili.

Solamente nella fase procedimentale si potrà operare, in concreto, un bilanciamento ed una valutazione sincronica di valori ed interessi – essendo obbligatoria la partecipazione di “tutte le amministrazioni interessate”-  nel confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità.

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