Energie rinnovabili

Decreto semplificazioni: le novità sui pannelli fotovoltaici in area agricola

Il decreto incentiva la realizzazione di impianti fotovoltaici in suolo agricolo. Ma siamo sicuri che sia questa la strada giusta per l'ambiente?
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Decreto semplificazioni: le novità sui pannelli fotovoltaici in area agricola

La legge n. 120 dello scorso 11 settembre, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020, reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020. Parliamo del cd. “Decreto Semplificazioni”, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

Il decreto Semplificazioni ha intenti ampi e trasversali. Interviene infatti in modo organico su diversi settori e attività della pubblica amministrazione quali, ad esempio, l’edilizia, gli appalti, i cantieri, le infrastrutture, le imprese, la green economy e l’ambiente.

Le finalità cardini di tale decreto sono rappresentate dalla semplificazione burocratica, dallo snellimento delle procedure, dall’accelerare il processo di trasformazione digitale, dallo snellimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale e dalle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del Green New Deal.

La green economy nel Decreto Semplificazioni

Anche la cosiddetta economia verde è quindi al centro dell’interesse del Decreto Semplificazioni. Nel dettaglio, tra le misure in materia di green economy si annoverano:

  • le disposizioni volte a introdurre talune eccezioni alla norma che esclude gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole dall’accesso agli incentivi statali per le fonti rinnovabili (articolo 56, comma 8-bis);
  • le norme volte ad incentivare il potenziamento o la ricostruzione di impianti obsoleti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso la sostanziale riammissione al sistema di incentivi per i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che, in seguito all’entrata in vigore del decreto-legge n. 145 del 2013, cd. “Spalma-incentivi volontario”, avevano scelto di continuare a godere del regime incentivante ad essi spettante per il periodo di diritto residuo, così rinunciando per un periodo di dieci anni all’accesso ad ogni altro sostegno per lo stesso sito (articolo 56, commi 3-6);
  • le modifiche alla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi alle fonti rinnovabili e agli interventi di efficienza energetica (articolo 56, commi 7-8);
  • le disposizioni volte a semplificare le norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici (articolo 57),
  • le direttive volte a semplificare i procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali (articolo 60)
  • le disposizioni per l’individuazione delle aree da destinare allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (articolo 60-bis).

Le modifiche normative introdotte dall’articolo 56 del Decreto Semplificazioni

L’articolo 56, comma 8-bis, del decreto – legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120/2020, modifica l’articolo 65 del decreto – legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con la legge n. 27 del 24 marzo 2012. E inserisce dopo il comma 1 le disposizioni in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.

Tali integrazioni, infatti, hanno l’obiettivo di semplificare, razionalizzare e incentivare i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti fotovoltaici in ambito agricolo.

Decreto – legge n. 1 del 24 gennaio 2012
Art. 65 – Impianti fotovoltaici in ambito agricolo

Decreto – legge n. 1 del 24 gennaio 2012
Art. 65 – Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
(commi introdotti dall’art. 56, comma 8-bis, del decreto – legge n. 76, come modificato dalla legge di conversione n. 120 del 2020)

1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché siano stati autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.

1-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.

2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. È fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l’impianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. È fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l’impianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas assicura, nel rispetto dei princìpi della normativa dell’Unione europea, la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola. 3. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas assicura, nel rispetto dei princìpi della normativa dell’Unione europea, la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.
4. I commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2. 4. I commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2.
5. Il comma 4-bis dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall’articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali. 5. Il comma 4-bis dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall’articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.

Conclusioni e considerazioni aldilà del Decreto Semplificazioni

Ad avviso di chi scrive, la realizzazione di impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza localizzati su siti industriali, discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo rischia di determinare degli impatti ambientali e incrementare il consumo di suolo.

Il rapporto Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici (1) redatto dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) e dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), presentato lo scorso 22 luglio, ha individuato tra le diverse forme di consumo, anche quella relativa agli impianti fotovoltaici a terra, registrando un incremento significativo di nuovi impianti nel 2019 pari a 195 ettari di suolo consumato. La permanenza per almeno 20 anni di pannelli sul terreno, oltre a determinare degli effetti sulle caratteristiche del suolo, rappresenta di fatto un’ipotesi di consumo di suolo da considerarsi irreversibile o, comunque, una fattispecie produttiva di conseguenze difficilmente invertibili.

Cave dismesse, perché non usarle per il contrasto alla siccità e al dissesto idrogeologico?

Con riferimento, inoltre, alle cave dismesse e ripristinate, si osserva come queste, piuttosto che per impianti fotovoltaici, potrebbero essere utilizzate per mitigare gli effetti dei fenomeni meteorologici e climatici estremi, ovvero come invasi di acque per usi umani per il contrasto alla siccità e come vasche di laminazione per il contrasto al dissesto idrogeologico.
Le discariche ripristinate ambientalmente, d’altra parte, potrebbero essere utilizzate per la realizzazione di aree verdi e per le colture energetiche.

Fotovoltaico, è realmente efficace dal punto di vista ambientale?

Infine, l’attuale capillare diffusione della tecnologia fotovoltaica necessita di una riflessione ulteriore: l’effettiva efficacia ambientale di suddetta tecnologia e il rilevante impatto paesaggistico causato dall’installazione dei pannelli.

La natura diffusa e la relativamente bassa densità superficiale dell’energia solare che alimenta i pannelli fotovoltaici determina l’occupazione da parte degli impianti di aree estese di territorio e il coinvolgimento massiccio dell’agricoltura nella produzione di risorse energetiche.

Le potenzialità delle biomasse agricole e forestali

Attraverso invece la destinazione del terreno agrario ad usi diversi, oltre a quello di produzione alimentare, come ad esempio la produzione delle biomasse di origine forestale e agroforestale potrebbero generarsi rilevanti benefici a livello di sostenibilità ambientale, economica e sociale. A differenza dell’energia fotovoltaica, le biomasse offrono un forte contributo alla lotta al cambiamento climatico, all’assorbimento del carbonio, alla biodiversità. Così come contribuiscono all’incremento dei benefici derivanti dai servizi ecosistemici e allo sviluppo locale.

Le biomasse agricole e forestali, infatti, svolgono un ruolo fondamentale in termini di capacità di mitigazione del settore medesimo e soprattutto di de-carbonizzazione dei settori energetici (elettrico, termico e dei trasporti).

In conclusione – ad avviso di chi scrive – il tema dell’installazione di pannelli fotovoltaici a terra in area agricola, emerso nel Decreto Semplificazioni, meriterebbe una riflessione più attenta. Ma soprattutto una disciplina organica e coordinata, così da contemperare adeguatamente le esigenze energetiche a quelle di tutela del territorio e dell’agricoltura. Evitando di rimettere a singoli e isolati interventi normativi che rischiano di pregiudicare l’integrità, la qualità e le funzioni del sistema agricolo o di alimentare investimenti meramente speculativi.

(1) Il rapporto analizza l’evoluzione del territorio e del consumo di suolo all’interno di un più ampio quadro di analisi delle dinamiche delle aree urbane, agricole e naturali ai diversi livelli, attraverso cartografie e banche dati di indicatori utili a valutare le caratteristiche e le tendenze del consumo, della crescita urbana e delle trasformazioni del paesaggio, fornendo valutazioni sull’impatto determinato dalla crescita della copertura artificiale del suolo, con particolare attenzione alle funzioni ecosistemiche perdute o minacciate.

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