Energie rinnovabili

Via libera al Decreto PNRR 3. Una spinta alle fonti rinnovabili

Il Decreto PNRR 3 interviene sulle procedure per l’installazione di impianti fotovoltaici nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale
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Via libera al Decreto PNRR 3. Una spinta alle fonti rinnovabili

 

Prosegue sempre più spedito l’iter di semplificazione per la promozione delle fonti rinnovabili. Via libera definitivo dell’Aula della Camera al decreto legge contenenti  misure urgenti per l’attuazione del Pnrr. I voti a favore sono stati 171, 112 i contrari, 14 gli astenuti. Il provvedimento ora è legge, si attende la pubblicaizone in G.U. Il testo contiene diverse norme, che interessano il comparto edilizia ma soprattutto tutto ciò che concerne le energie rinnovabili.

Si tratta di un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Diverse sono le misure dedicate alle rinnovabili. Ecco le principali novità.

Decreto PNRR 3: una spinta alle energie rinnovabili

Ai fini che ci occupano rileva il Capo X recante “Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” in materia di ambiente e della sicurezza energetica”. In particolare, pare di interesse soffermarsi sull’art. 47 contenente specifiche misure per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili che vanno a modificare ed abrogare alcune disposizioni dell’attuale contesto normativo di riferimento.

Modifiche al d.lgs. n. 199/2021

L’art. 47 d.l. n. 13/2023 modifica il d.lgs. n. 199/2021 con il quale si dava attuazione alla direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. (21G00214) per l’accelerazione del percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

Tra le modifiche di maggior rilievo si segnala:

  • l’intervento sulle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili previste dall’art. 20 d.lgs. n. 199/2021 mediante la ricognizione dei soli sedimi aeroportuali e non l’intero perimetro di pertinenza degli aeroporti” nonché mediante la riduzione della determinazione della fascia di rispetto a 3 chilometri per gli impianti eolici (anziché i sette originariamente previsti) e a cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici (anziché il chilometro originariamente previsto);
  • si prevedono, con l’inserimento dell’art. 22bis nel d.lgs. n. 199/2021, procedure semplificate per l’installazione di impianti fotovoltaici ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Tali interventi sono considerati attività di manutenzione ordinaria e non sono subordinati ad alcun permesso o autorizzazione;
  • anche alle associazioni con personalità giuridica di diritto privato si applicano le disposizioni sulle Comunità energetiche rinnovabili (art. 31 d.lgs. n. 199/2021);
  • disposizioni relative alla Piattaforma unica nazionale (PUN) in tema di infrastrutture di ricarica elettrica;
  • l’articolo 16, comma 3-bis, consente all’Agenzia del demanio di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche per impianti superiori a 1 MW,  di concerto con le Amministrazioni dello Stato o con altre pubbliche amministrazioni centrali o locali.

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Articolo pubblicato il giorno 1 marzo e aggiornato il 20 aprile 2023

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