Energie rinnovabili

Cogenerazione, eolico off-shore e geotermico nella legge “sviluppo”

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Il DDL 1195/2009, ora convertito con la legge n. 99/2009, ha introdotto alcune misure di carattere amministrativo e finanziario finalizzate allo sviluppo ed al miglioramento dell'efficienza nell'ambito dei settori della microcogenerazione, dell'eolico e dello sfruttamento delle risorse geotermiche.

Cogenerazione

L’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione (capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe) sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alle autorità competenti in base alle norme vigenti in materia di edilizia. L’installazione e l’esercizio di unità di piccola cogenerazione (capacità inferiore a 1 MWe) sono invece assoggettati alla disciplina di dichiarazione inizio attività.

Inoltre, è prorogato al 31 dicembre 2009 il termine previsto per la messa in esercizio di impianti di cogenerazione ai fini della conservazione dei diritti acquisiti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 20/2007.

E’ infine prevista, pur senza stabilirne il termine, l’emanazione di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze per la semplificazione degli adempimenti relativi all’installazione ed alle misure di carattere fiscale per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento (criteri di cui all’Allegato II del D.Lgs. n. 20/2007).

Eolico

L’articolo 42 della legge n. 99/2009 inserisce gli impianti eolici tra i progetti a competenza statale in materia di VIA; si prevede quindi che le procedure di valutazione avviate prima dell’entrata in vigore della nuova legge siano concluse fatta salva la possibilità per i proponenti di richiedere, entro 30 giorni, al Ministero dell’Ambiente l’avvio della procedura con la competenza statale.

Sono inoltre modificati i coefficienti per i certificati verdi previsti dalle tabelle 2 e 3 della legge n. 244/2007: da 1,10 a 1,50 per l’eolico e da 1,10 a 1,30 per rifiuti biodegradabili e biomasse.

Geotermico

Nell’ambito dello sfruttamento delle risorse geotermiche, è data delega al Governo per emanare uno o più decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa in tale ambito.

Gli obiettivi principali sono:

– garantire l’allineamento delle scadenze delle concessioni in essere;

– stabilire i requisiti organizzativi per le gare ad evidenza pubblica da parte delle regioni;

– definire procedure semplificate per lo sfruttamento del gradiente geotermico o di fluidi geotermici a bassa e media temperatura.

Dalla data di entrata in vigore delle suddette norme saranno abrogati gli articoli 3 e 6 della legge n. 896/1986 che attribuiscono ad ENEL il criterio di preferenza a parità di condizioni per i permessi di ricerca delle risorse geotermiche e l’esclusiva ad ENEL stessa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale nei territori delle province di Livorno, Grosseto, Pisa e Siena.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge n. 99/2009, il Ministero dello Sviluppo Economico emanerà inoltre un decreto per definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica destinati al riscaldamento e alla climatizzazione degli edifici, per cui è necessaria solo la dichiarazione di inizio di attività.

Infine, è modificato l’articolo 9 comma 1 della legge n. 896/1986: l’autorizzazione per la realizzazione di pozzi per la ricerca ed estrazione di acque calde per potenza non superiore a 2000 kW termici è autorizzata dalla regione competente anche per la realizzazione di produzione di energia elettrica a ciclo binario ed emissioni nulle.

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