Rinnovabili, il pasticcio delle aree idonee e non idonee
                                Il Consiglio di Stato, con l’Ordinanza n. 4298 del 14 novembre 2024, accogliendo la richiesta di tutela cautelare di una impresa attiva nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha disposto la sospensione dell’art. 7, comma 2, lettera c) del decreto interministeriale 21 giugno 2024, attuativo dell’art. 20 del dlgs n. 199/2021 che disciplina l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Aree idonee per impianti a fonti rinnovabili: il contenzioso
L’impresa ricorrente sosteneva l’illegittimità del decreto impugnato perché le impedirebbe il programmato ripotenziamento del proprio impianto, a causa di talune disposizioni che rimandano a leggi regionali da emanarsi, al di là di quanto disposto per legge. In particolare, il decreto attribuisce alle Regioni il potere di individuare, accanto alle aree idonee e a quelle ordinarie, anche le aree non idonee, il che non sarebbe consentito dall’art. 20 del dlgs. 199/2021. Inoltre, l’art. 7 comma 2 lettera c) del decreto dà alle Regioni la semplice “facoltà”, e non l’obbligo, di considerare idonee le aree già considerate tali dal dlgs. 199/2021, mentre l’art. 7 comma 3 considera come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro delle bellezze naturali.
In sostanza, il decreto impugnato non attua correttamente l’art. 20 del dlgs. 199/2021, poiché i principi ed i criteri contenuti in esso sarebbero del tutto generici e riproduttivi della norma di legge, e devolve indebitamente alle Regioni la facoltà di declassare le aree già considerate idonee e di regolamentare la disciplina delle aree non idonee.
La doppia respinta del ricorso
Il Tar aveva respinto il ricorso ritenendo che mancasse il periculum, in quanto “il pregiudizio lamentato potrebbe soltanto conseguire all’esercizio della potestà legislativa regionale, che non risulta vincolata dai provvedimenti impugnati ad esprimersi in termini deteriori rispetto alle iniziative” della parte. La sentenza del Tar teneva anche conto della posizione della difesa dell’amministrazione, preoccupata che “la sospensione anche solo di alcune disposizioni del decreto (ammesso che ciò sia possibile senza stravolgerne la portata complessiva), comunque impedirebbe di portare a compimento la procedura di semplificazione della normativa in materia di approvazione dei progetti FER”, col rischio di dover rinunciare al pagamento all’Italia della VI rata del PNRR, dato che l’adozione del Decreto aree idonee è parte determinante per il raggiungimento di una milestone PNRR (M2C2-6).
Anche in appello, il ricorso era stato respinto dal Consiglio di Stato, ma successivamente, di fronte a un nuova richiesta cautelare avanzata dopo che la Regione Sardegna aveva approntato il disegno della legge regionale attuativa del decreto impugnato, in senso ritenuto sostanzialmente impeditivo delle iniziative dell’impresa ricorrente, i massimi giudici amministrativi hanno ritenuto tale fatto “effettivamente valorizzabile come sopravvenienza” che consente la modifica dell’ordinanza precedentemente emessa.
Quali sono le aree idonee per impianti a fonti rinnovabili
La nuova ordinanza sospende l’art. 7 comma 2 lettera c) del decreto interministeriale 21 giugno 2024 in quanto “non pienamente conforme all’art. 20, comma 8, del d. lgs. 199/2021, il quale già elenca le aree contemplate come idonee: in tale disciplina di livello primario non sembra possa rinvenirsi spazio per una più restrittiva disciplina regionale“.
Il Collegio non ritiene sussistere il contrasto con gli obiettivi del PNRR, perché il decreto impugnato continua a vigere nella sua interezza, salva la norma sospesa. Inoltre, l’obiettivo M2C2-6 prevede “la creazione di un quadro normativo semplificato e accessibile per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) e per il ripotenziamento e l’ammodernamento degli impianti esistenti, in continuità con quanto previsto dal Decreto Semplificazioni; e la emanazione di una disciplina, condivisa con le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate, volta a definire i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti di energie rinnovabili”. In tali termini, sarebbe semmai la disposizione sospesa ad andare in senso contrario, dato che potrebbe introdurre una componente di incertezza in un quadro già definito dalla norma di legge.
Quanto al periculum, ad avviso del Collegio esso in generale va inteso come pericolo che un danno si possa verificare e non come pericolo di un danno già prodottosi. “In questi termini, il presupposto – a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale Amministrativo – deve ritenersi integrato, in quanto sulla base del decreto impugnato, come correttamente evidenziato dalla parte appellante, le Regioni sono tenute a provvedere con un atto legislativo, ancorché di contenuto sostanzialmente amministrativo”.
La decisione
Quest’atto è sindacabile soltanto avanti la Corte costituzionale, nei limiti previsti per questo rimedio, che non sono esattamente sovrapponibili a quelli consentiti dall’ordinaria impugnazione di un atto amministrativo. Di conseguenza, in mancanza della tutela cautelare, una decisione di merito potrebbe intervenire in un momento in cui i progetti di interesse della parte appellante potrebbero essere non più realizzabili per effetto della legge regionale sopravvenuta, con lesione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale.
In conclusione, fatto salvo l’esercizio da parte della Regione dell’autonomia legislativa che le spetta in base alla Costituzione, il dm 21 giugno 2023 va sospeso limitatamente alla sola norma che alle Regioni dà la possibilità di fare salve le aree idonee, che rimarranno disciplinate dall’art. 20 comma 8 del d. lgs. 199/2021 sino al termine di efficacia dell’ordinanza, cioè sino alla pubblicazione della sentenza di merito che il Giudice di primo grado pronuncerà all’esito del procedimento, per cui è già fissata l’udienza pubblica il 5 febbraio 2025.
                                    
