Superbonus per due unità abitative
Con riferimento al Superbonus, di cui all’art. 119, comma 1-bis, del c.d. decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) – introdotto dal decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 140 , convertito con modifiche dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 27 gennaio 2021, n. 58 ha chiarito che il Superbonus torna applicabile anche nel caso in cui l’edificio sia composto da due unità immobiliari di cui il contribuente è titolare, rispettivamente, della piena proprietà e della nuda proprietà.
L’Agenzia delle Entrate è pervenuta alla seguente conclusione in base ai seguenti passaggi normativi nonché di prassi ministeriale:
- in generale, si può beneficiare del Superbonus a fronte del sostenimento delle spese relative agli interventi finalizzati all’efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici previsti nei commi 1 e 4 del citato art. 119 del decreto “Rilancio” (c.d. interventi “trainanti”) nonché agli ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (c.d. interventi “trainati”), indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo art. 119, effettuati, tra l’altro, su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia “trainanti”, sia “trainati”);
- nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E/2020, era stato chiarito che tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore nell’art. 119, comma 9, lett. a), del decreto Rilancio – riferita espressamente ai “condomìni” e non alle “parti comuni” di edifici – ai fini dell’applicazione del Superbonus l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista dagli artt. da 1117 a 1139 c.c.; pertanto, il Superbonus non spetta con riferimento a interventi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o comproprietari. Sul punto, però, a seguito della lett. n), del comma 66 dell’art. 1 della c.d. legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) è stato modificato il citato comma 9, lett. a) dell’art. 119 del decreto “Rilancio”, prevedendo che il Superbonus si applica anche agli interventi fatti “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.
Ne consegue che, come previsto dalla citata disposizione normativa, il Superbonus si applica anche agli interventi fatti dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Va da sé che l’agevolazione spetta anche se gli interventi in esame sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari.
Altre specifiche sul Superbonus
Fermo restando quanto affermato dalla citata risposta a interpello, in tema di Superbonus è opportuno ricordare che:
- a seguito del D.M. 6 agosto 2020, c.d. decreto “Asseverazioni”, il Ministero dello sviluppo economico ha delineato i contenuti, la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione necessaria per poter beneficiare del Superbonus del 110% previsto per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici di cui al citato art. 119 del decreto “Rilancio”, nonché le modalità di verifica e accertamento delle attestazioni infedeli e le relative sanzioni;
- con il D.M. 6 agosto 2020, c.d. decreto “Requisiti tecnici”, sono stati, invece, stabiliti i requisiti tecnici che gli interventi devono soddisfare per beneficiare delle agevolazioni Ecobonus, bonus facciate e Superbonus al 110%. Inoltre, sono stati stabiliti i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
- negli ultimi giorni, sul sito istituzionale del governo è presente una sezione dedicata al Superbonus all’interno della quale sono riportate tutte le informazioni sui requisiti e su come ottenere la citata detrazione. Inoltre, si evidenzia che è presente una sezione FAQ, curata dall’Agenzia delle Entrate nonché dall’ENEA, dove è prevista la possibilità, da parte dei contribuenti, di inviare i propri quesiti.