Efficienza energetica

Superbonus: gli ultimi chiarimenti ministeriali

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L’Agenzia delle Entrate con le recenti risposte agli interpelli 16 marzo 2021, n. 174 e 18 marzo 2021, n. 196 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla portata del Superbonus. Con la risposta n. 174/2021 è stato chiarito che il Superbonus non torna applicabile con riferimento agli immobili F/3, invece, con la risposta n. 196/2021 è stato precisato che per beneficiare del Superbonus non è necessario chiedere un apposito codice fiscale in presenza di “condominio minimo”.

Superbonus escluso per immobili in categoria F/3

Con la risposta a interpello del 16 marzo 2021, n. 174 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non risulta possibile beneficiare del Superbonus del 110%, di cui all’art. 119, D.L. n. 34/2020, con riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari F/3 in quanto si tratta di unità in via di costruzione e non di unità immobiliari “esistenti”.

Nel documento di prassi ministeriale in esame è stato, altresì, chiarito che qualora le unità immobiliari accatastate nella categoria F/3 facciano parte di un condominio quest’ultimo potrà accedere al Superbonus per le restanti unità immobiliari, accatastate diversamente. In tal caso dovranno, comunque, sussistere le altre condizioni previste dalla disposizione normativa.

In linea generale l’Agenzia delle Entrate con il proprio documento di prassi, conformemente ai precedenti chiarimenti, ha ricordato che ai fini della fruizione del Superbonus, condizione indispensabile per beneficiare della detrazione è che gli interventi siano effettuati su unità immobiliari e su edifici “esistenti” dotate di impianto di climatizzazione invernale, di natura residenziale, a esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

Superbonus: non necessario il codice fiscale per il “condominio minimo”

Con la risposta a interpello 18 marzo 2021, n. 196 l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che per gli interventi trainati sulle singole unità immobiliari, il Superbonus torna applicabile con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Ciò premesso per tali tipologie di interventi, al fine dell’utilizzo del Superbonus non risulta necessario chiedere un apposito codice fiscale per il “condominio minimo”. Tenendo, comunque, presente che nei casi in cui tale codice fiscale sia stato chiesto, ai fini della fruizione del beneficio fiscale potrà essere utilizzato il codice fiscale del condomino che dovrà, poi, adempiere a tutti gli adempimenti previsti della disposizione normativa.

Sempre all’interno del documento di prassi in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che in merito alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, nei casi in cui tali interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, ai fini della individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Va da sé che rileva la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante al termine degli stessi.

Di fatto tale chiarimento è in linea con la precedente risposta all’istanza di interpello 7 gennaio 2021, n. 15 con la quale fu precisato che si applica anche ai fini del Superbonus il principio secondo cui, in relazione alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, nel caso in cui tali interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, ai fini dell’individuazione del limite di spesa devono essere considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

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