Efficienza energetica

Superbonus: fioccano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto a due interpelli sul Superbonus per Bed and Breakfast e sulla redazione dell’APE ante intervento.

Sintesi

L’Agenzia delle Entrate interviene ancora sul Superbonus con due distinte risposte a interpello:

  • Agenzia delle Entrate – Risp. 9 dicembre 2020, n. 570 Superbonus – Interventi di riqualificazione energetica realizzati su un immobile residenziale a uso “promiscuo” – Artt. 119 e 121 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio): è possibile accedere al Superbonus anche con riferimento alle spese sostenute per l’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica su un immobile utilizzato promiscuamente sia come propria abitazione che per l’esercizio svolto in maniera professionale dell’attività di Bed and Breakfast, ma limitatamente al 50% delle spese effettivamente sostenute;
  • Agenzia delle Entrate – Risp. 9 dicembre 2020, n. 571 Superbonus – Accesso al regime previsto dagli artt. 119 e 121, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) – Modalità di presentazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) – D.M. 6 agosto 2020: l’APE ante intervento può essere redatta anche successivamente all’inizio dei lavori e deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio degli stessi.

Superbonus per interventi energetici su immobile a uso promiscuo

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 9 dicembre 2020, n. 570 ha chiarito che risulta possibile beneficiare del Superbonus, di cui all’art. 119, D.L. n. 34/2020, anche in merito alle spese sostenute per l’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica effettuati su un immobile utilizzato promiscuamente sia come propria abitazione che per l’esercizio svolto in maniera professionale dell’attività di Bed and Breakfast; fermo restando il fatto che in tal caso il beneficio fiscale torna applicabile solo con riferimento al 50% delle spese effettivamente sostenute.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

  • in merito al bonus edilizia di cui all’art. 16-bis TUIR, la circolare ministeriale 8 luglio 2020, n. 19/E, aveva chiarito che la detrazione fiscale spettante è ridotta al 50% con riferimento alle spese sostenute per gli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciale – sia essa occasionale ovvero abituale. Inoltre, la citata riduzione torna applicabile anche nell’ipotesi specifica di interventi che interessino unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’attività di Bed and Breakfast – esercitata in via occasionale ovvero abituale (sul punto si veda R.M. 24 gennaio 2008, n. 18/E);
  • quanto chiarito al punto che precede torna applicabile anche qualora sull’unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all’esercizio di attività di Bed and Breakfast – sia svolta occasionalmente ovvero abitualmente – siano realizzati interventi per i quali spetta il c.d. sisma-bonus, di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013. Medesime conclusioni si hanno anche nell’ipotesi in cui vengano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, oppure all’esercizio dell’attività commerciale. Tutto ciò anche se ai fini dell’ecobonus manca una previsione normativa analoga a quella prevista per il bonus edilizia e per il sisma-bonus.

Redazione dell’APE ante intervento anche dopo l’avvio dei lavori

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 9 dicembre 2020, n. 571 ha chiarito che l’APE ante intervento può essere redatto anche successivamente all’inizio dei lavori e dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio degli stessi.

Sul punto preme ricordare che allo scopo di beneficiare del Superbonus, di cui all’art. 119, D.L. n. 34/2020, la dimostrazione del miglioramento di almeno due classi energetiche (ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta) è data dal raffronto dell’attestato di prestazione energetica (c.d. APE), sia prima che dopo l’intervento.

Ferme restando le sanzioni penali previste in presenza di reati, nei confronti dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli, si applica anche una sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione infedele resa. Al procedimento si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Si evidenzia, infine, che la relativa contestazione dev’essere effettuata mediante PEC.

Agenzia delle Entrate – Risp. 9 dicembre 2020, n. 570

Agenzia delle Entrate – Risp. 9 dicembre 2020, n. 571

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