Il fallimento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica
La Corte dei Conti, tramite il Collegio del Controllo Concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, all’esito di un’istruttoria in merito al Fondo nazionale per l’efficienza energetica, ha accertato alcune criticità e raccomandato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di “elaborare una specifica e sinergica programmazione dell’insieme delle misure correttive per migliorare l’efficacia della misura, definendone tempi e risultati attesi.”
Come è nato il Fondo nazionale per l’efficienza energetica?
Volto a favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, il Fondo è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall’art. 15, comma 1, del Decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, in attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Il Fondo ha una dotazione complessiva di 310 milioni di euro ed è destinato a imprese, ESCO (Energy Service Companies) e pubbliche amministrazioni. Le modalità operative, le priorità, i criteri, le condizioni, le modalità di funzionamento, gestione ed intervento del fondo sono disciplinati al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 22 dicembre 2017 e dal decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell’Ambiente del 5 luglio 2019.
Il soggetto gestore del Fondo è Invitalia, il quale è chiamato a verificare, in particolare, la sussistenza dei requisiti formali di accesso alle agevolazioni e ad esaminare il merito delle domande sulla base dei criteri della misura agevolativa, con una procedura di valutazione “a sportello” delle domande presentate.
Il Fondo è articolato in due sezioni (gestite con separati conti correnti di Tesoreria):
- una sezione per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo;
- una sezione per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo.
Sono ammissibili a finanziamento le iniziative riguardanti:
- la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali;
- la realizzazione e/o l’implementazione di reti ed impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
- l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa la pubblica illuminazione;
- la riqualificazione energetica degli edifici.
Nel periodo che va dall’apertura dello sportello al 30 giugno 2023, sono state presentate 73 domande di ammissione alle agevolazioni, nella sola sezione finanziamenti a tasso agevolato, per un importo pari a circa 53,4 milioni di euro.
Dei 73 progetti per i quali è stato richiesto l’accesso alla misura agevolativa:
- il 49,5% (pari a n. 36 progetti) è stato presentato da imprese in forma singola, per un totale di agevolazioni richieste pari a 24,1 milioni di euro (45% del totale richiesto);
- il 30% è stato presentato da Pubbliche Amministrazioni per un totale di agevolazioni richieste pari a circa 18,6 milioni di euro (35% del totale richiesto);
- il 20,5% è stato presentato da ESCO per un totale di agevolazioni richieste pari a circa 10,6 milioni di euro (20% del totale richiesto).
Quasi tutte le domande riguardano interventi di riqualificazione energetica di edifici o di impianti di illuminazione pubblica.
A fine giugno 2023, la Cabina di Regia, cui compete di deliberare sui progetti, anche in considerazione della valutazione già compiuta da Invitalia, ha esaminato 64 progetti, di cui:
- 26 proposte deliberate positivamente;
- 22 proposte deliberate negativamente;
- 16 proposte risultate rinunciatarie alle agevolazioni.
I 26 progetti ammessi attivano 37 milioni di euro di investimenti, a fronte dei quali vengono riconosciute agevolazioni per 21,3 milioni di euro. Il risparmio in termini di TEP (ossia di tonnellata equivalente di petrolio) è di circa 11.000.
I soggetti beneficiari sono tenuti ad avviare i lavori di realizzazione dell’intervento entro 2 mesi dal provvedimento di ammissione al beneficio e a completarli nei 36 mesi successivi, con la possibilità di richiedere a Invitalia proroga motivata. Al 30 giugno 2023, sono state presentate 6 richieste di proroga, di cui solo 5 esitate favorevolmente.
La valutazione del Collegio e il perché del fallimento del Fondo
I dati riportati rendono evidente – osserva il Collegio – che “il Fondo per l’efficienza energetica abbia dato, nel corso del proprio quadriennale ciclo di vita, dimostrazione della propria scarsa attrattività e, nel complesso, di una efficacia assai blanda.” in rapporto agli obiettivi assegnati alla misura, cioè una maggiore efficienza energetica del Paese: rispetto all’obiettivo della Strategia nazionale di efficienza energetica, che prevede un risparmio di 20 Mtep/anno di energia primaria e 15,5 Mtep/anno di energia finale, i risparmi conseguiti attraverso il Fondo, circa 11.000 TEP per i progetti autorizzati, non paiono particolarmente significativi in relazione all’investimento.
Tanto più che molte aree geografiche del Paese appaiono poco coinvolte; in alcune Regioni (ad esempio Veneto, Puglia e Sardegna) non sono stati autorizzati investimenti; in altre (quasi tutta l’Italia centrale), da ultimo, figurano pochi beneficiari.
Il Collegio attribuisce il sostanziale fallimento del Fondo, “sia alla verosimile inadeguatezza delle forme di pubblicità assicurate alla misura anche nelle aree geografiche “disinteressate”, sia – e con specifico riferimento all’attuale (in)utilizzo della sezione relativa alla erogazione di garanzie – all’assenza di una recente riflessione sul se non risulti più efficace, in funzione degli obiettivi già descritti, convogliare la dotazione del Fondo sulla sezione per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato“.
Il Collegio invita il Ministero “a riferire con allegata documentazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, sulle eventuali iniziative intraprese per osservare le raccomandazioni impartite, fermo restando che, alla mancata comunicazione nel termine assegnato, il Collegio assegnerà il significato di mancata adozione di ogni misura, prendendone conseguentemente atto.”
