Efficienza energetica
Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi: una proposta per accelerare i tempi?
Un nuovo progetto di legge intende modificare parte della normativa relativa all’individuazione dell’area in cui costruire il Parco tecnologico e il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità
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La nuova proposta di legge auspica che venga introdotta la possibilità per i Comuni volenterosi di autocandidarsi ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi: sarà in grado di scardinare l’immobilismo italico e la sua degna compagna (la sindrome NIMBY)?
Il nucleare nelle pagine di Teknoring
La gestione del “passato”: il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi
La disciplina vigente relativa al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi
La proposta di legge: alla fiera dell’est?
Il nucleare nelle pagine di Teknoring
Nelle pagine di Teknoring abbiamo parlato spesso di nucleare, un tema divisivo che, comunque la si pensi (“Nucleare sì, nucleare no: si accende il dibattito”) dovrebbe quantomeno entrare nel dibattito relativo alla transizione energetica:- per ipotizzare un futuro meno dipendente dall’import di energia,
- per spingere sul nuovo concetto di “cultura sostenibile”,
- per gestire il futuro con nuove strategie (“Nucleare di quarta generazione, in cosa consiste questa tecnologia?”), e, in attesa di quello,
- per gestire almeno il passato.
La gestione del “passato”: il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi
Gestire il passato significa sostanzialmente scegliere dove realizzare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, nel quale tombare le scorie radioattive, che nessuno vuole, in un Paese nel quale il NIMBY continua a fare proseliti, e a creare qualche problema. Quasi tre anni fa, commentando nelle pagine della nostra rivista la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (ad ospitare il “deposito nazionale”), sottolineavo che il vero antidoto al NIMBY è la conoscenza e, a monte, il porsi delle domande: “adesso” (allora: figuriamoci oggi…), senza indugio, “un auspicio sostenibile, soprattutto per il futuro del nostro Paese, che però rischia di scontrarsi con la realtà delle molteplici voci che tutto vogliono, ma senza «sporcarsi le mani». Senza mai prendere una decisione, cullandosi nell’idea che sia una soluzione lungimirante”. L’immobilismo non è mai lungimirante: eppure, oggi, a quasi tre anni da quelle parole, ci troviamo a dover commentare il “progetto di legge” di modifica di una parte della normativa relativa all’individuazione dell’area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità.Deposito nazionale e Parco Tecnologico: il punto
Il “Deposito nazionale” è il sito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari.| Insieme al Deposito Nazionale per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, verrà realizzato il Parco Tecnologico (un centro di ricerca applicata e di formazione nel campo del decommissioning nucleare, della gestione dei rifiuti radioattivi e della radioprotezione, oltre che della salvaguardia ambientale), che rappresenterà una reale integrazione con il sistema economico e di ricerca, contribuendo ulteriormente allo sviluppo sostenibile del territorio nel quale sorgerà. |
Perché la procedura per la localizzazione è cruciale
La procedura per la sua localizzazione è di primario interesse per il Paese; il deposito, infatti, serve per assicurare:- non soltanto “un’idonea gestione in sicurezza dei rifiuti derivanti dal pregresso programma nucleare, anche a tutela delle future generazioni”, e il “completamento del processo di disattivazione delle installazioni con il rilascio dei siti senza vincoli di natura radiologica (decommissioning)”,
- ma anche “una gestione di lungo termine dei rifiuti radioattivi di origine medica, industriale e di ricerca, la cui produzione proseguirà negli anni a venire, attualmente stoccati in siti non idonei allo smaltimento e comunque spesso già al limite della propria capacità”.
La disciplina vigente relativa al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi
La normativa è quella dettata dal D.Lgs n. 31/2010 (“Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici”), in base alla quale SOGIN definisce (art. 27) una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso. Da allora:- la proposta di CNAPI (attualmente oggetto, peraltro, di revisione) è stata trasmessa da SOGIN S.p.A. al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il 15 marzo 2022;
- ci sono state diverse interrogazioni parlamentari, alle quali, dopo aver ripercorso le tappe salienti dalla proposta della CNAPI in avanti, il Ministero ha risposto sottolineando che:
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- qualora non si verificasse una intesa immediata con la Regioni, si configurerebbe l’attivazione di specifiche procedure disciplinate dalla legge, “causando uno slittamento delle date di conclusione delle diverse fasi, fino a 12 mesi” (interrogazione 5/00182 del 25 gennaio 2023 ), e
- “sono in corso gli ultimi aggiornamenti e integrazioni alla Carta nazionale delle aree idonee (CNAI) da parte della Sogin e che “in seguito all’approvazione e alla pubblicazione della CNAI, l’iter per la localizzazione del DNPT proseguirà, auspicabilmente in termini celeri” (interrogazione 5-00958 del 9 giugno 2023).
| Le tappe salienti 1) 17 giugno 2022: aggiornamento della CNAPI; 2) 28 ottobre 2022: il Ministero ha chiesto all’ISIN, (Ispettorato nazionale per la Sicurezza nucleare e la radioprotezione) di conoscere la tempistica di presentazione del parere tecnico di competenza; 3) 11 novembre 2022: ricezione del parere (gli esiti delle attività di verifica hanno fatto emergere una valutazione positiva solo parziale della proposta di CNAI, evidenziando la necessità di integrazioni e valutazioni circa l’applicazione di alcuni dei criteri di esclusione o di approfondimento adottati dalla SOGIN riguardo ad alcune delle aree potenzialmente idonee); 4) 30 dicembre 2022: richiesta a SOGIN di effettuare le integrazioni richieste, e di trasmettere nel più breve tempo possibile una proposta di CNAI conforme alle richieste dell’ISIN, al fine di consentire l’approvazione della CNAI verosimilmente entro il corrente anno. | Il «prequel» Il «Milleproroghe» del 2020 (art. 12-bis del D.L. 183/2020) era già intervenuto sulle disposizioni dettate dal cit. art. 27, al fine di disporre un differimento dei termini previsti. |
- con diverse mozioni (concernenti iniziative in materia energetica nel quadro del raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica, con particolare riferimento all’energia nucleare) si è impegnato il Governo:
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- “a rispettare precise condizioni legate alla massima condivisione e trasparenza delle scelte, alla garanzia della sicurezza e dei controlli, al rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici e delle relative «buffer zone», all’assicurazione delle necessarie risorse per le indispensabili compensazioni economiche e di riequilibrio ambientale e territoriale e per gli indennizzi dei territori occupati” (mozione n. 1/00414 del 13 aprile 2021);
- “ad adottare iniziative volte a procedere alla localizzazione e realizzazione del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, al fine di consentire lo smaltimento in totale sicurezza di tutti quelli prodotti in Italia, evitando di prolungare ulteriormente il loro stoccaggio in numerosi depositi temporanei sparsi sul territorio e permettere il rimpatrio dei rifiuti attualmente custoditi all’estero con notevole risparmio di denaro pubblico” (mozione 1-00098 del 17 marzo 2023);
- “a concludere il programma, già avviato, per l’individuazione di un sito unico per i rifiuti nucleari sia di intensità bassa e media sia, in fase intermedia, per gli stessi rifiuti ad alta intensità, al fine di favorire la messa in sicurezza dei territori…” (mozione 1-00122 del 17 aprile 2023).
La proposta di legge: alla fiera dell’est?
“In seguito ad un percorso lungo e più volte contestato dalla popolazione, dalle Regioni e dai Comuni coinvolti, siamo ora in procinto della pubblicazione ufficiale […] della Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico (CNAI), nel cui interno trova spazio il Deposito nucleare nazionale, destinato allo smaltimento, a titolo definitivo, dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari”. Si apre con queste parole la presentazione del progetto di legge, nel quale il relatore:- richiamando gli impegni assunti dal Governo con le mozioni presentate, e
- auspicando “una valutazione approfondita delle istanze dei Comuni e delle comunità locali disponibili ad accogliere il sito nel proprio territorio”, che rappresenterebbe “un passo importante, specialmente in questo momento, ove l’annuncio sui media della pubblicazione della Carta definitiva già ha acceso le reazioni di contrarietà da parte degli enti interessati”,
Le nuove tempistiche e possibilità, qualche dubbio finale
Nel dettaglio, tale nuova fase, che precede quella attualmente prevista dal testo vigente del comma 7 dell’art. 27, prevede che:- entro 60 giorni (dalla data di entrata in vigore), gli enti locali diversi da quelli nel cui territorio sono comprese le aree idonee possono proporre la candidatura dei propri territori per la realizzazione del Parco tecnologico, inviando alla Sogin SpA la documentazione sulle caratteristiche tecniche e socio-ambientali che dimostrino la rispondenza delle aree proposte ai requisiti definiti a tali fini dall’AIEA e dall’Agenzia, ovvero, successivamente alla soppressione di quest’ultima, dall’ISIN;
- la Sogin SpA, sulla base delle candidature, redige un supplemento della Carta nazionale delle aree idonee e lo trasmette al MASE;
- il MASE, acquisito il parere tecnico dell’ISIN, che si esprime entro 30 giorni, approva tale supplemento con proprio decreto (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti);
- il supplemento in questione è pubblicato nei siti internet della Sogin SpA, dei Ministeri citati e dell’ISIN, in una stessa data concordata tra i soggetti interessati;
- entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, viene avviata la procedura attualmente prevista dal testo vigente del comma 7 dell’art. 27 e che prevede che la Sogin SpA inviti le Regioni e gli enti locali delle aree idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico a comunicare, entro sessanta giorni il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e avvii trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento (in relazione a tale procedura, la riscrittura recata dalla proposta di legge in esame prevede che gli inviti della Sogin siano rivolti non solo alle Regioni e agli enti locali delle aree iscritte nella Carta nazionale delle aree idonee, ma anche agli eventuali ulteriori enti locali iscritti nel supplemento in questione).

