Immobiliare

Bonus edilizi, la legge di conversione del decreto n. 11/2023 è in GU

Resta il divieto di essere cessionari dei crediti per tutte le PA, ma viene introdotta la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari di sottoscrivere titoli di Stato
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Bonus edilizi, la legge di conversione del decreto n. 11/2023 è in GU

Un nuovo capitolo per il Superbonus e la cessione dei crediti in edilizia. Dopo il voto della Camera dei Deputati di giovedì 30 marzo 2023 e la fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto n. 11 del 16 febbraio 2023, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi, il provvedimento è stato approvato in Senato. E’ ora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.85 dell’11 aprile, la legge n.38 dell’11 aprile 2023,  “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11”.

Si ricorda che il testo era stato già approvato il 29 marzo 2023 dalla VI Commissione permanente (Finanze). Confermata la proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Divieto di essere cessionari dei crediti per tutte le Pa

Permane il divieto dal 17 febbraio 2023 di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura per le tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie fiscali, le Autorità indipendenti.

Acquisto di titoli di Stato

E’ consentito alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all’apposito albo e alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d’imposta legati agli interventi rientranti nel Superbonus, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta sino al 31 dicembre 2022, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione è autorizzata nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di spese legate al superbonus, già utilizzati in compensazione, a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni ordinarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.

Responsabilità solidale dei cessionari

Viene circoscritto il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.
Ferma restando l’ipotesi di dolo, Il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è, in ogni caso, escluso con riguardo ai cessionari, in presenza delle seguenti due condizioni (che devono ricorrere congiuntamente):
a) che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta;
b) che siano in possesso di una specifica documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni per la cessione del credito o dello sconto in fattura.

L’esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei cessionari che acquistano i crediti di imposta da banche e società quotate, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione. Il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario; tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale. L’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull’ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

Superbonus e esclusioni dal divieto di cessione dei crediti fiscali

Vengono esclusi dal divieto (dal 17 febbraio 2023) di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, alcuni specifici interventi:

  • interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • interventi realizzati dagli Iacp, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato. Tali soggetti possono avvalersi dell’opzione a condizione che risultino già costituiti alla data di entrate in vigore del decreto. Tutti i requisiti devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell’ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione. Il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova che i suddetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.
  • interventi  volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75 per cento).

Il divieto di opzione non si applica agli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus che in data antecedente al 17 febbraio 2023 rispettino determinate condizioni:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata-Cila;
  • per gli interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la Cila;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • per gli interventi ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati, con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3. Tali piani di recupero e di riqualificazione urbana, tuttavia, devono presentare contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del decreto in commento risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati previsti.

Ulteriori deroghe al divieto sono previste per interventi non rientranti nel Superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, oppure, se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori. La deroga si applica anche nel caso di lavori non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, o risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi, con riguardo alle agevolazioni per gli interventi relativi:

  • alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • al restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile;
  • a interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico.

Introdotta la possibilità, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, di ripartire l’utilizzo del credito residuo legato al Superbonus in 10 rate annuali, per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, nonché agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico. Tale possibilità è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Norme di interpretazione autentica

La legge di conversione contiene alcune norme di interpretazione autentica, quindi con efficacia retroattiva. Esse riguardano:

  • Integrazioni Cilas.  Si può usufruire del Superbonus 110 per cento per il 2023 e dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla Cila o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante. La presentazione di un progetto in variante alla Cila o al diverso titolo abilitativo richiesto, in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Se gli interventi riguardano parti comuni di proprietà condominiale, agli stessi fini, non rileva l’eventuale nuova delibera assembleare di approvazione di detta variante.
  • Avanzamento lavori. E’ possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, per gli interventi coperti dal Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo; ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. Per gli interventi diversi dal Superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo.
  • Spese per il visto di conformità. Per fruire dell’agevolazione, l’indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo.

Remissione in bonis

E’ consentito al contribuente di usufruire della remissione in bonis rispetto all’obbligo di presentazione in termini dell’asseverazione di efficacia relativa a: sismabonus ordinario, interventi di riduzione del rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, detrazioni per spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili; superbonus al 110% fino al 30 giugno 2022 sugli interventi di riduzione del rischio sismico.

La prima dichiarazione utile in cui effettuare le comunicazioni per usufruire della remissione in bonis e dunque usufruire delle agevolazioni è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Resta fermo che, nel caso in cui l’agevolazione venga fruita mediante esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito la remissione in bonis del contribuente deve avvenire antecedentemente alla presentazione della comunicazione della relativa opzione all’Agenzia delle entrate.

Lavori di importo superiore a 516.000 euro

Nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110%, le imprese esecutrici devono essere in possesso di particolari qualificazioni. Per i contratti di appalto e di subappalto stipulati in data compresa tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, la condizione di essere in possesso della occorrente qualificazione, oppure di documentare al committente ovvero all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto, è sufficiente che risultino soddisfatte entro la data dell’1 gennaio 2023.
La soglia di 516.000 euro deva essere calcolata avendo riguardo a ciascun singolo contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto. I requisti di certificazione relativi alle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori, non si applicano agli incentivi che agevolano le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.

Superbonus e compensazione crediti fiscali

L’applicabilità dell’istituto cosiddetto della “compensazione orizzontale“, ovvero la possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, compresi i crediti, può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi.

Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito

Rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell’ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso al 31 marzo 2023, il beneficiario della detrazione può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la remissione in bonis, se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all’albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un’impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.

Articolo pubblicato il 28 marzo 2023 – aggiornato il 01 aprile 2023 – nuovo aggiornamento del 06/04/2023 – ultimo aggiornamento del 12/04/2023

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