Superbonus: al via la trasmissione telematica del modello per l’opzione
                                Prove tecniche di usabilità per il Superbonus. Dal 15 ottobre 2020, è possibile esercitare l’opzione necessaria per eseguire la cessione del credito a terzi o per lo sconto in fattura delle spese sostenute nel 2020 per interventi di:
- ristrutturazione edilizia,
 - recupero o restauro della facciata degli edifici,
 - riqualificazione energetica,
 - riduzione del rischio sismico,
 - installazione di impianti solari fotovoltaici,
 - installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
 
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento prot. 326047 del 12 ottobre 2020, ha completato le procedure necessarie, apportando modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione, approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020,e alle relative istruzioni. Inoltre, ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello.
Le modifiche al modello e alle istruzioni
Le modifiche al modello di comunicazione e alle relative istruzioni sono marginali e riguardano:
a) nel quadro A del modello, “Intervento”, il campo “Intervento trainato Superbonus” è rinominato “Intervento Superbonus”;
b) a pagina 3 nel quadro A delle istruzioni, “Intervento”, il secondo periodo ha un nuovo testo: “La casella “Intervento trainato Superbonus” deve essere barrata nel caso in cui l’intervento selezionato nel campo “Tipologia intervento” sia un intervento trainato, (ossia un intervento di efficienza energetica, di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrativi, oppure di installazione di colonnine di ricarica), eseguito congiuntamente ad uno degli interventi trainanti o sia un intervento antisismico in zona sismica 1, 2 o 3, ammesso al Superbonus.
Si precisa che gli interventi trainati sono ammessi al Superbonus se le spese per l’intervento trainante sono sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e le spese per l’intervento trainato sono sostenute tra la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione dell’intervento trainante.”
c) a pagina 4 delle istruzioni, nella tabella degli interventi:
- la denominazione dell’ultima colonna “Intervento trainato Superbonus è sostituita con “Intervento Superbonus”;
 - è inserita una “X” nell’ultima colonna rinominata “Intervento Superbonus” in corrispondenza degli interventi 13, 14, 15, 26 e 27;
 - è eliminata la “X” nell’ultima colonna rinominata “Intervento Superbonus in corrispondenza degli interventi 3, 24 e 25.
 
Chi deve inviare la comunicazione
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.
La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite per un intervento effettuato sulle parti comuni di un edificio è inviata dal singolo condomino direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Termini per la presentazione
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione. La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.