Superbonus e asseverazione tardiva, il Fisco torna ad offrire delucidazioni sul tema.
L’Agenzia delle Entrate, nella
risposta n. 554/2021, fornisce infatti chiarimenti sul Superbonus nel caso in cui l’
asseverazione di rischio sismico non sia presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
Il quesito riguarda un proprietario di un immobile sito in Comune ricadente in zona sismica 3, che intende effettuare opere di
miglioramento sismico e riqualificazione energetica, mediante intervento di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione. Nel mese di agosto 2018, aveva presentato istanza di rilascio del permesso di costruire,
senza allegare l’asseverazione di riduzione del rischio sismico. L’esecuzione dei lavori era stata concessa dal Comune nel mese di settembre 2019 e nel mese di settembre 2020 sono iniziati i lavori. Questi ultimi sono stati, tuttavia, interrotti prima ancora della demolizione dell’unità immobiliare.
Interventi di miglioramento sismico con asseverazione tardiva
L’Istante dichiara di voler presentare una
variante sostanziale al permesso di costruire, al fine di conseguire un miglioramento sismico della struttura e accedere al Superbonus. Chiede quindi se può usufruire del Superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico, sebbene l’asseverazione sismica non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, ma solo in una fase successiva e comunque prima dell’inizio dei lavori oggetto di variante al permesso di costruire originario.
Le tempistiche per la presentazione dell’asseverazione
L’Agenzia ricorda che, per la detrazione in esame è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l’opera consista in un
intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.
In riferimento alla mancata presentazione dell’asseverazione, l’Agenzia fa presente che l’articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017, come modificato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 24 del 9 gennaio 2020, prevede che “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere
allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”.
Tale disposizione, tuttavia, si applica con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto modificativo e, pertanto,
dal 16 gennaio 2020.
Per i titoli abilitativi richiesti prima di tale data, un’
asseverazione tardiva (non depositata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo)
non consente l’accesso alla detrazione.
Nel caso in esame, considerato che i lavori, seppur sospesi, sono iniziati nel 2018 e la nuova comunicazione di inizio lavori sarà presentata in ottemperanza al permesso di costruire a completamento e sostanziale collegamento con quest’ultimo, in mancanza di un
parere dell’Ufficio tecnico del Comune che attesti che la data di presentazione della variante al permesso di costruire possa essere considerata una diversa e successiva (rispetto all’originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento autorizzatorio, la normativa da applicare per la richiesta di agevolazione per gli interventi antisismici è quella vigente alla data di presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di costruire (agosto 2018).
Le tempistiche per il Sismabonus
Per quanto riguarda il
Sismabonus esteso anche agli immobili ubicati in aree sismiche 2 e 3 dall’articolo 8 del dl n. 34 del 30 aprile 2019, che ha modificato il comma 1-septies, dell’articolo 16, del dl n. 63 del 4 giugno 2013, l’agevolazione si applica all’acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi mediante
demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano,
entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.
In conclusione: niente Superbonus
Ne deriva, dunque, che, nel caso in esame, per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l’Istante
non può accedere né al Sismabonus né al Superbonus. Ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente, fruire della detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir, nella misura attualmente prevista del
50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo.
Agenzia delle Entrate, Risposta n. 554/2021