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Superbonus rafforzato e contributo per la ricostruzione: benefici alternativi?

Non è possibile usufruire del Superbonus rafforzato nel caso in cui si è già riscosso il contributo per la ricostruzione. Tutti i chiarimenti delle AdE
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Superbonus rafforzato e contributo per la ricostruzione: benefici alternativi?
Comuni colpiti dal sisma: l’Agenzia delle Entrate (risposta n. 563/2021) chiarisce in quali casi il contributo per la ricostruzione è alternativo e incompatibile con il beneficio del Superbonus rafforzato, cioè con la possibilità di aumentare del 50% le spese ammesse all’ecobonus o al sisma bonus.

Il caso

Un contribuente, di un Comune dell’Emilia Romagna colpito dal sisma del maggio 2012, intende eseguire una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, eseguendo interventi trainanti e trainati, ammessi al Superbonus di cui all’art. 119 D.l. 34/2020. L’edificio interessato dalla ristrutturazione ha già beneficiato in passato del contributo previsto per la ricostruzione (Mude- modello unico digitale per l’edilizia) erogato dall’Emilia Romagna per assicurare la sicurezza statica dell’edificio. Il contribuente vuole sapere se, nonostante abbia già usufruito del contributo per la ricostruzione, possa anche beneficiare del superbonus rafforzato. Per rispondere a questa richiesta, l’agenzia delle entrate chiarisce prima i presupposti di entrambi i benefici fiscali previsti per la ricostruzione degli edifici compromessi dal sisma.

Superbonus rafforzato

Il Superbonus rafforzato, (previsto al comma 4 ter dell’art. 119 D.l. 34/2020, come modificato dall’art. 1 comma 66 lettera g della legge di bilancio 2021) prevede che i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, siano aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati ubicati nei comuni del:
  • Centro Italia colpiti dal sisma 2016/2017 (di cui agli elenchi allegati al decreto legge 17 ottobre 2016 n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229)
  • Abruzzo colpiti dal sisma del 2009 (di cui al decreto legge 28 aprile 2009 n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77)
  • nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo il 2008.

Alternatività con il contributo di ricostruzione e incertezze della formulazione normativa

La norma poi stabilisce che gli incentivi siano alternativi al contributo per la ricostruzione, ma la formulazione normativa non è chiara e lascia il dubbio se questa limitazione sia riferita a tutte e tre le categorie di comuni colpiti dal sisma, o solo all’ultima. A questa incertezza si aggiunge il fatto che la legge di bilancio 2021 all’art. 1 comma 66 lettera h) ha previsto che nei comuni colpiti dal sisma a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi del Superbonus spettino solo per l’importo eccedente il contributo per la ricostruzione. Il contribuente che ha proposto l’interpello si trova proprio nella terza categoria di immobili (comuni interessati da tutti gli eventi sismici a partire dal 2008) e ritiene che gli interventi che intende eseguire possano beneficiare del Superbonus rafforzato poiché si tratterebbe a suo dire di spese eccedenti il contributo per la ricostruzione. L’Agenzia delle Entrate però esprime parere contrario.

I chiarimenti della risoluzione 28/E del 23 aprile 2021

Già con una precedente risoluzione (28/E del 23 aprile 2021), richiamata nel parere in commento, l’Agenza delle Entrate aveva provato a sciogliere l’incertezza derivante dalla formulazione del comma 4 ter dell’art. 119, ricostruendo il percorso storico normativo. In origine, il Superbonus rafforzato era stato limitato ai soli Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma 2016 e a quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009. Solo in un secondo momento il legislatore ha esteso la possibilità di usufruire del Superbonus rafforzato a tutti i comuni colpiti da sismi a far data dal 2008 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Tuttavia, per questi ultimi Comuni, il legislatore ha voluto fissare dei precisi limiti:
  • il superbonus rafforzato è alternativo al contributo di ricostruzione;
  • il superbonus rafforzato è fruibile per le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati ad attività produttive;
  • se il contribuente ha già ottenuto il contributo di ricostruzione, non può beneficiare anche del superbonus.
Pertanto nel caso esaminato dal parere, l’Agenzia delle Entrare ritiene che il contribuente, attuale proprietario, non possa svolgere gli ulteriori lavori di ristrutturazione avvalendosi del superbonus rafforzato, perchè il proprietario precedente aveva usufruito del contributo di ricostruzione dell’edificio (MUDE Emilia Romagna) e aveva ripristinato il fabbricato danneggiato.
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