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Superbonus per Onlus, nuovi chiarimenti dalle Entrate

Il Superbonus vale anche per interventi su ONLUS, Odv, ASP. L'Agenzia chiarisce alcuni aspetti legati a casi specifici
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Superbonus per Onlus, nuovi chiarimenti dalle Entrate
L’accesso al Superbonus è previsto anche per gli interventi effettuati da ONLUS, organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (ASP). Le cooperative sociali, invece, soggette a un regime particolare ai fini delle imposte dirette possono restare fuori dal Superbonus.

Superbonus per Onlus, nessuna limitazione

Per le Onlus, Odv e ASP, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi. Ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
Superbonus articolo 119, c. 9, lett. d-bis del D.L. n. 34/2020
Tipo Descrizione Rif. Norma
ONLUS Organizzazioni non lucrative di utilità sociale Art. 10 D.Lgs. n. 460/1997
ODV Organizzazioni di volontariato Iscritte nei registri di cui alla Legge n. 266/1991
ASP Associazioni di promozione sociale Iscritte nei registri nazionali
I presupposti per l’adozione della disciplina per queste categorie sono di significativa rilevanza e non sono pochi i dubbi applicativi, tanto che di recente l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti rispondendo a molteplici interpelli. In particolare, si tratta delle risposte n. 249, 250, 251 e 253 che sono oggetto del presente approfondimento. Ecco i singoli casi e la conclusione in materia di Superbonus per Onlus a cui è arrivata l’Amministrazione finanziaria.
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La ONLUS: si al superbonus per efficientamento energetico (Risposta n. 249)

Il caso posto nel quesito n. 249 riguarda i lavori di efficientamento energetico che una ONLUS vuol effettuare su immobili di sua proprietà appartenenti alla categoria catastale B/1 e B/5. I lavori da fare comporteranno il miglioramento di almeno due classi energetiche degli immobili interessati e sono:
  • isolamento termico a cappotto esterno della struttura,
  • installazione di un microgeneratore a fuell cell per la produzione di energia termica e elettrica
  • installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo
Secondo l’Agenzia gli interventi devono avere, ai fini del Superbonus, le caratteristiche tecniche di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020. Ciò precisato, l’Agenzia per questa casistica conferma alla ONLUS che gli interventi sono ammessi al Superbonus.

ONLUS accorpamento di due edifici in un unico edificio e riqualificazione energica (Risposta n. 250)

Il quesito di cui alla risposta n.250 riguarda una ONLUS proprietaria di due edifici sui quali è in corso una ristrutturazione per l’accorpamento con lavori di riqualificazione energica. Alla fine del progetto si otterrà un unico edificio di categoria catastale B/1. Gli edifici hanno una superficie complessiva di 1300 mq e sono accatastati in categoria B/1, categoria che comprende strutture “senza fine di lucro” (esempio: ospizi, collegi, orfanotrofi). I lavori di efficientamento energetico da effettuare riguardano:
  • la sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
  • la coibentazione delle coperture;
  • l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
L’Amministrazione finanziaria dopo aver esaminato il caso rileva che la ONLUS potrà accedere al Superbonus per i descritti interventi di riqualificazione energetica, sempreché realizzati a partire dal 1° luglio 2020, considerando il numero delle unità esistenti all’inizio dei lavori per l’individuazione del limite di spesa massima ammessa al beneficio in questione. Per quanto attiene al requisito che l’intervento riguardi due edifici “non funzionalmente indipendenti”, appartenenti ad un unico proprietario, l’Agenzia precisa che sono applicabili gli stessi limiti di spesa previsti per gli interventi condominiali e precisamente:
  • 40 mila euro (cioè 20 mila euro moltiplicato per due), per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, che l’istante dichiara essere intervento trainante;
  • 109.090 euro (cioè euro 54.545 moltiplicato per due), per la coibentazione della copertura, visto che la ONLUS istante dichiara si tratti di intervento trainato;
  • 3 mila euro (euro 1.500 da moltiplicare per due) per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Risparmio energetico e riduzione del rischio sismico (Risposta n. 251)

Il quesito 251 riguarda una Fondazione di diritto privato – senza scopo di lucro, con autonomia statutaria e gestionale, e persegue scopi di utilità sociale – che essendo proprietaria al 100% di unità immobiliari singolarmente accatastate che compongono un unico edifico, in assenza di condominio chiede se, in qualità di ente non commerciale, può fruire del Superbonus. In particolare, l’accesso all’agevolazione è richiesto per gli interventi trainanti di risparmio energetico e per i lavori per la riduzione del rischio sismico eseguiti su un edificio composto esclusivamente da unità immobiliari di proprietà della Fondazione. In questa fattispecie l’Agenzia chiarisce nella risposta n.251 che non rientra tra i beneficiari del Superbonus. Ma che la Fondazione, in qualità di ente non commerciale, può accedere alle detrazioni dell’Ecobonus e del Sismabonus di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63 del 2013.

Superbonus per la Onlus di diritto (Risposta n. 253)

Il caso posto nel quesito 253 riguarda una cooperativa sociale, iscritta anche nella categoria attività esercitata di produzione e lavoro-gestione servizi (tipo A) che su edifici di proprietà deve effettuare alcuni interventi di:
  • riqualificazione energetica di cui all’articolo 1, commi da 344 a 349, della Legge n. 296 del 2006 e all’articolo 14 del D.L. n. 63 del 2013;
  • efficienza energetica, antisismici, installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui al D.L. n. 34 del 2020.
Con documentazione integrativa, la cooperativa specifica anche che intende eseguire interventi di ristrutturazione edilizia, consistenti nella messa in sicurezza sismica dell’intero fabbricato e nella riqualificazione energetica. Inoltre, rappresenta che, nel periodo di imposta in cui verranno effettuati i lavori, la stessa cooperativa, è assoggettata alla disciplina (IRES) e “percepirà, presumibilmente, esclusivamente reddito di impresa“.

Quando la cooperativa sociale ha accesso al Superbonus

L’Agenzia nella risposta n. 253 effettua una premessa specificando che sono tante le agevolazioni fiscali di cui gode una società cooperativa e che occorre averne un quadro completo per capire se può fruire anche del Superbonus. In primo luogo, l’Agenzia ricorda che una cooperativa sociale di produzione e lavoro corrisponde retribuzioni per un importo non inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi, eccetto quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, è esente dalle imposte sui redditi ovvero fruisce di una esenzione parziale se l’ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50%. Ciò premesso afferma che, come già chiarito nelle circolari n. 24/E e n.30/E del 2020, qualora la cooperativa:
  • corrisponda retribuzioni per un importo non inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, non potrà beneficiare del Superbonus, né optare per lo sconto o la cessione del credito;
  • se usufruisce dell’esenzione parziale dalle imposte sui redditi, potrà accedere al Superbonus e optare per lo sconto o la cessione.
In secondo luogo, in merito alla tipologia degli interventi ammessi, il Superbonus non spetta per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica “globale del fabbricato” (ai sensi del comma 344 della Legge n. 296/2006), costituendo quest’ultimo un intervento a sé stante. Tuttavia, l’Amministrazione conferma che, nel rispetto di tutte le altre condizioni normativamente previste, la cooperativa potrà accedere al Superbonus per gli interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché per l’istallazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
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