Immobiliare

Superbonus e interventi di riqualificazione energetica, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L'intervento di riqualificazione energetica di edifici esistenti, essendo inteso come unicum, non distingue tra interventi trainanti e trainati e non può quindi essere ammesso in combinazione con altri interventi
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Superbonus e interventi di riqualificazione energetica, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 43 del 18 gennaio 2021, fornisce chiarimenti sul Superbonus applicato alla riqualificazione energetica globale di un edificio.

Un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato può essere considerato come intervento trainato?

Il quesito a cui risponde l’Agenzia riguarda un edificio unifamiliare funzionalmente indipendente dotato di impianto di riscaldamento autonomo, in cui il proprietario intende effettuare i seguenti interventi:
  • sostituzione dell’impianto di riscaldamento con un generatore dotato di pompa di calore, con conseguente aumento di due classi energetiche;
  • riqualificazione energetica globale del fabbricato con interventi sull’involucro dell’edificio riscaldato (pareti, finestre, tetti e pavimenti).

Interventi trainanti e trainati del Superbonus

Il Superbonus spetta a fronte di taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici (comma 1 art. 119 del decreto Rilancio, cd. interventi “trainanti”), nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”, commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119), realizzati su:
  • parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati);
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • unità  immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati).
Le disposizioni agevolative non si applicano, invece, alle unità  immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità  immobiliari non aperte al pubblico.

Interventi trainati e trainanti

La maggiore aliquota, inoltre, si applica solo se gli interventi “trainati” sopraelencati sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico dell’edificio o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile – in quanto l’edificio o l’unità  immobiliare è già  nella penultima (terzultima) classe – il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. Tale condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione. Mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.

Caso in esame: detrazione solo per i singoli interventi agevolabili

In relazione al caso in esame, la detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, si riferisce ai singoli interventi agevolabili. E deve intendersi riferito, all’edificio unifamiliare o alla unità  immobiliare funzionalmente indipendente oggetto dell’intervento. Pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato. Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Superbonus e interventi di riqualificazione energetica

L’Agenzia ritiene che la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprenda qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio. Realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. L’intervento di “riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” comprende qualsiasi intervento di efficienza energetica ed essendo inteso come un unicum, non distingue tra interventi trainanti e trainati come previsto dal Superbonus. Lo stesso può quindi essere ammesso esclusivamente come intervento a sé stante e non in combinazione con altri. Pertanto, con riferimento al caso di specie, il Superbonus non spetta sulle spese per un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato. Costituendo quest’ultimo un intervento a sé stante nei termini sopra descritti.
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