Immobiliare
Superbonus anche per interventi di riparazione o locali
Agenzia delle Entrate: sì alla detrazione del 110% ma solo con attestazione del tecnico abilitato
Condividi

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 560/2021, fornisce chiarimenti sul Superbonus per la realizzazione di interventi di riparazione o locali, come definiti al punto 8.4.1 delle Norme tecniche delle costruzioni del 2018, su di una villetta a schiera di proprietà esclusiva inserita in un complesso orizzontale di più unità abitative, finalizzati “all’eliminazione delle situazioni critiche di lesione e al ripristino delle condizioni di sicurezza statica” dell’unità immobiliare, dotata di accesso autonomo dall’esterno e funzionalmente indipendente, sita in zona sismica 3. Il proprietario chiede se tali interventi rientrino tra quelli per i quali si possa usufruire del Superbonus o, in alternativa, del Sismabonus.
L’Agenzia fa presente che ogni valutazione in merito alla possibilità di effettuare interventi “di riparazione o locale”, come definiti al punto 8.4.1 delle Norme tecniche delle costruzioni del 2018, richiede verifiche tecniche e accertamenti. Solo qualora il competente professionista abilitato attesti che gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica siano “di riparazione o locali”, l’Istante potrà fruire del Superbonus.
Interventi di riparazione o locali: il punto 8.4.1 Ntc 2018
La Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del dm 28 febbraio 2017 ha chiarito, “che gli ‘interventi di riparazione o locali’, di cui al punto 8.4.1 del dm 17 gennaio 2018, rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dall’art. 16 bis, comma 1, lett. i) del dpr n. 917/1986. Gli interventi locali ammessi ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali sono quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura. Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria.Gli interventi ammissibili
Sono quindi certamente da ritenersi ammissibili, ad esempio, gli interventi:- sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
- di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
- interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.