Superbonus in edifici unifamiliari e indipendenti, cosa fare alla scadenza del 30 settembre
Per poter accedere al Superbonus fino a fine 2022 per interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari e sulle unità funzionalmente indipendenti che dispongono, se all’interno di edifici plurifamiliari, di uno o più accessi autonomi dall’esterno, è necessario effettuare entro il 30 settembre 2022 almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.
Questo stabilisce il comma 8-bis dell’art. 119 della legge 77/2020, modificato dal decreto legge n. 50/2022, convertito nella legge n.91 del 15 luglio 2022. Se entro il 30 settembre 2022 non si riesce a completare il 30%, si può fruire del Superbonus solo per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022, se i lavori sono iniziati prima di tale data. Per lavori iniziati dopo il 30 giugno 2022, non è possibile accedere al Superbonus, ma solo agli altri bonus edilizi.
Superbonus in edifici unifamiliari e indipendenti: il tetto del 30% dei lavori
Per dimostrare il raggiungimento del 30% dei lavori – secondo quanto suggerito dalla Commissione consultiva per il monitoraggio del decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 e delle linee guida ad esso allegate, istituita dal Consiglio Superiore del Lavori Pubblici – Il direttore dei lavori deve redigere un’apposita dichiarazione basata su idonea documentazione probatoria, quindi non una autocertificazione bensì un atto corredato da, a titolo esemplificativo:
- Libretto delle Misure,
- Stato d’Avanzamento Lavori,
- rilievo fotografico della consistenza dei lavori,
- copia di bolle e/o fatture,
da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.
Ma è necessario prestare attenzione. Non è sufficiente il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi; in sostanza, è necessario dimostrare l’effettiva realizzazione dei lavori, scegliendo liberamente, in base alla situazione specifica, se considerare solo gli interventi ammessi al Superbonus, oppure includere anche altri lavori esclusi dalla detrazione, effettuati sul medesimo immobile.
La Commissione raccomanda la redazione della dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie. Allo scopo di garantire la previsione normativa è opportuno che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente, al massimo entro i primi di ottobre, via PEC o raccomandata al committente e all’impresa.