Immobiliare
Superbonus, la detrazione non vale per le parrocchie
Gli enti religiosi possono usufruire dell'agevolazione fiscale solo se rivestono la qualifica di Onlus, OdV o APS
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Così come previsto ad opera dell’art. 119, comma 9, lettera d-bis, del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), il Superbonus torna applicabile anche con riferimento agli interventi effettuati da Onlus, OdV e Aps, sempre che tali enti siano iscritti ai relativi registri.
Inoltre, per tali contribuenti, il beneficio del Superbonus spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi stessi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
Superbonus agli enti religiosi solo se onlus, odv e aps
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 14 del 7 gennaio 2020 ha chiarito che, in considerazione del fatto che la disposizione normativa non indica espressamente tra i soggetti beneficiari del Superbonus gli enti religiosi, tali soggetti potranno beneficiare dell’incentivo in esame solo nel caso in cui gli stessi rientrino anche tra i soggetti di cui alla citata lettera d-bis) del comma 9 del Decreto Rilancio. Va da sé che possono beneficiare del Superbonus:- le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- le Organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266;
- le Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383.