Immobiliare

Superbonus, l’Agenzia corregge la circolare n. 33: basta il Sal 30% per la proroga

Per accedere alla proroga al 31 dicembre 2022 per interventi nelle le unità immobiliari unifamiliari agevolati con il Superbonus, fa fede solo il 30% dei lavori realizzati e non il loro pagamento
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Superbonus, l’Agenzia corregge la circolare n. 33: basta il Sal 30% per la proroga
Per accedere al Superbonus basta il Sal 30% per la proroga. La nuova versione della circolare n. 33 del 6 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate riporta la correzione degli errori nel paragrafo 7 (Detrazione delle spese per interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari), in relazione alla proroga temporale per le unità immobiliari unifamiliari.

Superbonus, basta il Sal 30% per la proroga

La correzione conferma che per raggiungere il 30% dei lavori non rileva il pagamento dell’importo corrispondente, essendo necessaria, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo agevolato con il Superbonus, per scegliere l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito d’imposta. Quindi, per accedere alla proroga al 31 dicembre 2022 fa fede solo il 30% dei lavori realizzati e non il loro pagamento. Leggi anche: Bonus edilizi, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla cessione dei crediti

Il paragrafo 7 corretto

Pertanto, ad esempio, nel caso di un intervento complessivo di costo pari a 100.000 euro di cui 60.000 euro per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (per i quali spetta la detrazione del 50 per cento attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) e 40.000 euro di spese relative a interventi ammessi al Superbonus, è possibile fruire di tale ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, lavori pari a 12.000 euro. Resta fermo, infatti, che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (cfr. risposta scritta del 21 giugno 2022 all’interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-08270). Il documento, sostituito in data 07/10/2022 per errata corrige a pagina 32 nel penultimo e nell’ultimo rigo del primo paragrafo e nel secondo e terzo rigo del secondo paragrafo, è disponibile qui di seguito in free download.

Software per la comunicazione dell’opzione e istruzioni per il versamento della sanzione

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il software per comunicare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito corrispondente al Superbonus e agli altri bonus edilizi. Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software, occorre selezionare il link: Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus. Il software permette la compilazione della Comunicazione degli interventi relativi alle singole unità immobiliari o alle parti comuni degli edifici e consente la creazione del relativo file da inviare telematicamente. L’applicazione può essere utilizzata dai singoli beneficiari, dagli amministratori di condominio e dagli intermediari. L’aggiornamento è stato necessario per consentire ai contribuenti ritardatari di avvalersi della remissione in bonis. Infatti, l’articolo 10-quater del decreto-legge n. 4 del 2022 prevede, al comma 2-bis, che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possano trasmettere la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura relativa al Superbonus e alle altre detrazioni spettanti per lavori edilizi entro il 15 ottobre 2022. Al riguardo, la circolare n. 33 del 6 ottobre 2022, al paragrafo 5.4, ha chiarito che in presenza di determinate condizioni è consentito l’invio della suddetta comunicazione anche successivamente ai termini stabiliti, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis. Per poter avvalersi della remissione in bonis, il contribuente deve essere titolare della detrazione fiscale o primo cessionario del credito corrispondente. Inoltre, la comunicazione sulla scelta di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito deve essere inviata entro i termini per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile. Per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la comunicazione può essere inviata entro il 30 novembre 2022. Infine, se la comunicazione è trasmessa tra il 16 ottobre e il 30 novembre 2022, è necessario effettuare il versamento della misura minima della sanzione di 250 euro, da effettuarsi tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”, già istituito con risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018. Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
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