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Superbonus e asseverazioni, le proposte Cni sull’assicurazione dei professionisti

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha presentato una proposta per semplificare l'adempimento dell’obbligo in capo al tecnico abilitato, definendo anche le condizioni che consentano una risposta pronta del mercato assicurativo
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Superbonus e asseverazioni, le proposte Cni sull’assicurazione dei professionisti
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Cni) ha presentato alla Commissione di Monitoraggio presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, una proposta per migliorare le modalità applicative dell’assicurazione prevista per le asseverazioni dei professionisti dalla disciplina del Superbonus 110%. Semplificando l’adempimento dell’obbligo in capo al tecnico abilitato e definendo le condizioni che consentano una risposta pronta del mercato assicurativo, oggi in difficoltà rispetto alla richiesta di massimali elevati. Nel documento “Il nodo della copertura assicurativa dell’asseveratore alla luce delle misure di cui al DL 34/2020”, il Cni ricorda che nel sistema assicurativo, l’attività di asseverazione ed attestazione è già trattata e inclusa, nelle normative di formulazione “all risks”, nella polizza generale di rc professionale per la quale vige obbligo assicurativo su ogni libero professionista in Italia ai sensi del dpr 137/2012.

Il calcolo del massimale assicurativo non è corretto

In relazione al Superbonus 110 %, l’obbligo assicurativo aggiuntivo e specifico, con una concentrazione di rischio per gli assicuratori superiore rispetto all’ordinario per quest’attività, dovuta alla sostanziale omologazione tra importo dei lavori asseverati e massimale assicurativo, rischia di avere l’effetto di rallentare i lavori del committente per i seguenti motivi:
  • la difficoltà a reperire il massimale sufficiente da un solo assicuratore, se l’attività di tecnico asseveratore viene svolta in maniera importante (gli assicuratori offrono di norma copertura fino a euro 3.000.000,00 per assicurato per anno);
  • l’obbligo per il tecnico asseveratore di tenere conto della correlazione tra importo lavori asseverati e massimale disponibile, con la necessità di continui adeguamenti per non incorrere in irregolarità formali nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall’All. 1 e 2 del dm 6 agosto 2020.
La previsione di un massimale pari all’importo dei lavori, sul piano del calcolo e della ponderazione del rischio in ambito Responsabilità Civile, non è corretta in quanto non considera l’importante variabile della probabilità di accadimento di un evento dannoso e quella della valutazione monetaria che il giudice competente attribuirà al danno occorso, in presenza magari di una non piena responsabilità del tecnico asseveratore e della eventuale esistenza di co-responsabili in solido. Si crea così una potenziale “sovrassicurazione”, che non ha fondamenti tecnici, costringendo il professionista ad un trasferimento del rischio superiore al necessario.

Riportare la polizza assicurativa di Rc  alla sua  funzione di garanzia

Alla luce di queste considerazioni critiche, il Cni “ritiene necessario riportare lo strumento della polizza assicurativa di responsabilità civile alla sua tipica funzione sociale di garanzia di un rischio per sua natura aleatorio, sia rispetto al verificarsi di un danno che rispetto alla sua quantificazione. Pur mantenendo l’esigenza, espressa dal legislatore, di un massimale “dedicato”, lo stesso non deve necessariamente essere “maggiore o uguale” all’importo dell’intervento asseverato. La valutazione di un massimale “adeguato” potrà essere svolta in relazione all’importo degli interventi asseverati (sotto forma di una percentuale del totale degli stessi), definendo una crescita del massimale al crescere degli interventi asseverati, indicato in scaglioni progressivi. La copertura a singolo progetto sarà prevista in caso di richiesta specifica e scritta da parte del committente. Altro aspetto da considerare, secondo il Cni, è il numero di asseverazioni, e quindi di interventi, a parità di importo totale. È evidente che a un numero maggiore di asseverazioni, e quindi di interventi, deve corrispondere un massimale più basso, essendo evidente che la percentuale di rischio di sinistro si riferirà ad importi “frazionati” inferiori.

I requisiti minimi della polizza assicurativa

La proposta del Cni interviene anche sul tema dei requisiti minimi della polizza assicurativa, in parte non previsti dall’attuale normativa e in parte previsti con una formulazione poco chiara e apparentemente in modo non esaustivo. La copertura assicurativa deve:
  • essere stipulata con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 – Responsabilità civile generale o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana;
  • garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata;
  • garantire i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità della stessa e denunciati alla società entro i 10 anni successivi alla cessazione del contratto;
  • in caso di sinistro il danneggiato deve essere integralmente risarcito dalla società Assicuratrice, senza alcuna applicazione a suo carico di franchigie e scoperti; tali franchigie e/o scoperti sono a carico del contraente ed ineriscono ai rapporti tra quest’ultimo e la compagnia assicurativa;
  • in caso di responsabilità solidale, deve essere garantita la responsabilità dell’Assicurato anche se solidalmente co-responsabile con altri soggetti, fermo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali ai sensi dell’art. 2055 del Codice Civile;
  • può essere prestata alternativamente:
  1. per il tramite di una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale;
  2. per il tramite di una polizza assicurativa che copra esclusivamente i rischi sopra indicati, purché le stesse prevedano un massimale specifico per il rischio di asseverazione che abbia una copertura variabile in base al numero delle asseverazioni fatte, calcolata con un’apposita formula in cui il massimale è lasciato alla libera contrattazione delle parti, con un minimo comunque di euro 10.000.000,00;
  3. per il tramite di una polizza “a singolo rischio”, qualora l’importo di un singolo lavoro sia superiore a euro 1.000.000,00 e in presenza di una richiesta scritta da parte del committente, con massimale pari al valore complessivo dei lavori oggetto dell’attestazione/asseverazione ma comunque con il minimo di euro 500.000,00.
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