Immobiliare
Nuovi chiarimenti sul Superbonus per interventi trainanti e trainati in un condominio minimo
Per gli interventi sulle parti comuni può essere usato il codice fiscale del condomino che ha effettuato gli adempimenti connessi
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L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 809/2021, fornisce chiarimenti sul Superbonus per interventi antisismici e di efficientamento energetico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di un edificio che costituisce un “condominio minimo“.
La proprietaria di due immobili siti in un condominio del quale fanno parte altri 3 immobili di proprietà del marito, pone una serie di quesiti in relazione alla prospettata demolizione e ricostruzione dell’intero edificio, realizzando interventi di isolamento termico dell’involucro dell’edificio nonché antisismici usufruendo del Superbonus per lavori “trainanti” oltre alla sostituzione dell’impianto termico condominiale quale intervento ” trainato”. Trattandosi di un “condominio minimo” non è stato richiesto un codice fiscale né è stato nominato un amministratore, ma è stata sottoscritta una scrittura privata con la quale si prevede che le spese verranno sostenute da ciascun condòmino nella misura del 50% del totale.
Superbonus condominio minimo, i pagamenti
L’Agenzia, con riferimento alla possibilità per i condòmini di un condominio minimo di pagare indifferentemente ognuno la propria quota al fornitore (con fatture intestate ai singoli condòmini) o di incaricare uno di essi di effettuare il pagamento del totale (con fatture intestate al condòmino incaricato), precisa che:- per beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore, non sono tenuti a richiedere il codice fiscale e possono utilizzare il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Resta fermo che è necessario, comunque, dimostrare che gli interventi sono effettuati su parti comuni dell’edificio;
- le fatture devono essere emesse nei confronti del condòmino, o di entrambi i condòmini, che effettua, ovvero effettueranno anche i correlati adempimenti;
- le detrazioni spettano anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia effettivamente sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti.