Dall’Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti su cessione del credito e sconto in fattura
                                L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune risposte nel corso di Telefisco 2023, la manifestazione con la stampa specializzata, tenutasi il 20 settembre 2023. In particolare, l’Agenzia ha sciolto alcuni nodi sul tema dell’applicabilità del Superbonus, riguardo ai rapporti tra sostenimento della spesa, data delle fatture, esecuzione dei lavori e SAL, ai fini delle opzioni per lo sconto in fattura. Ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura da Superbonus, è necessario che il SAL al 31 dicembre 2023 corrisponda a lavori realizzati e pagamenti eseguiti alla stessa data. Ecco i tre principali quesiti a cui l’Agenzia ha fornito chiarimenti.
Anticipo dei pagamenti Superbonus per lavori nel 2024
Un condominio che abbia i requisiti per il Superbonus al 110% per i lavori pagati entro il 31 dicembre 2023 e anche i requisiti per la cessione del credito, può anticipare i pagamenti dei lavori da effettuarsi nei primi mesi del 2024 (in modo da raggiungere la fine lavori ovvero un SAL qualificato al 30/60%) per poi cedere questo importo (integralmente pagato nel 2023) all’istituto di credito con comunicazione della cessione entro il 16 marzo 2024?
L’Agenzia risponde affermativamente: per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, che trovino corrispondenza in un SAL riferito al 31 dicembre 2023, è possibile usufruire del Superbonus 110%. Infatti, per esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, le asseverazioni richieste sono rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, sulla base di determinate condizioni e limiti.
Quando si considera effettuato il pagamento per il “principio di cassa”
Nel caso di una fattura di sconto parziale (Superbonus senza sconto integrale o sconto integrale ma con bonus ordinari) emessa a fine dicembre 2023 ma con quota a carico del contribuente pagata nel 2024, quando si considera effettuato il pagamento ai fini del “principio di cassa”? Una fattura con sconto integrale (Superbonus 110%) relativa ad un’operazione effettuata il 31 dicembre 2023 ma inviata allo SDI il 10 gennaio 2024, ai fini del “principio di cassa” determina una spesa sostenuta nel 2023 o nel 2024?
L’Agenzia chiarisce che per individuare il periodo d’imposta in cui imputare le spese, occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono; ai fini del Superbonus, in caso di sconto “integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), si può fare riferimento – in luogo della data dell’effettivo pagamento – alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.
Pertanto, nel caso prospettato, considerato che la quota a carico del contribuente sarà pagata nel 2024, la spesa si considera sostenuta, in applicazione del criterio di cassa, in tale anno. Nell’ipotesi dello sconto “integrale”, poiché la fattura si considera emessa al momento della sua trasmissione tramite lo SDI, la spesa deve considerarsi sostenuta nel 2024.
Cessione della totalità delle spese Superbonus con SAL 30%
E’ corretto dire che, se nel 2022 sono stati effettuati lavori agevolati con il Superbonus per 2.000 euro e nel 2023 sono stati effettuati lavori per 8.000 euro, il relativo pagamento di 10.000 euro, effettuato tutto nel 2023, può essere oggetto di cessione per la sua totalità, “in applicazione del cd. criterio di cassa”, se nel 2023 viene raggiunto un Sal di almeno il 30% dell’intervento, considerando sia quanto effettuato nel 2022 (2.000 euro) che quanto effettuato nel 2023 (8.000 euro)?
L’Agenzia precisa che, per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura relativamente all’importo indicato nella stessa a fronte di un SAL pari ad almeno il 30 per cento degli interventi, non rileva l’eventuale circostanza che gli interventi siano realizzati in periodi d’imposta diversi. Ciò implica, ad esempio, che nel caso di interventi iniziati nell’anno 2022, può essere esercitata l’opzione per lo sconto relativamente a una fattura emessa a SAL nel 2023, qualora riferita ad almeno il 30 per cento degli interventi realizzati fino a quel momento (in parte nel 2022 e in parte nel 2023).
Qualora il SAL emesso non si riferisca ad almeno il 30 per cento degli interventi realizzati fino a quel momento, è possibile fruire, per i corrispondenti importi fatturati, solo della detrazione nella dichiarazione dei redditi. Di conseguenza, nell’ipotesi prospettata, può essere oggetto di cessione l’intero importo pagato nel 2023 a fronte di un SAL emesso, che rendiconta il raggiungimento del 30 per cento dell’intervento.