Immobiliare

Superbonus 110% anche per le unità cosiddette collabenti

L'Agenzia delle Entrate chiarisce i casi in cui i fabbricati collabenti iscritti con categoria catastale F/2 possono usufruire delle agevolazioni previste dal Superbonus
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Superbonus 110% anche per le unità cosiddette collabenti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 326 del 9 settembre 2020, esprime parere favorevole alla fruizione del Superbonus al 110% per gli interventi di messa in sicurezza statica e di risparmio energetico in un’unità in categoria catastale F/2 (“collabente”) contigua all’abitazione principale. Esaminiamo il caso delle unità collabenti.

Superbonus 110%: il quesito sulle unità collabenti

L’Istante è il proprietario di una unità  immobiliare, censita al Catasto Fabbricati nella categoria catastale F/2 (“unità  collabenti”, cioè ruderi) non abitabile. E quindi incapace di produrre reddito. L’immobile è contiguo all’abitazione principale e unitamente a questa dovrebbe essere oggetto di un programma di “ristrutturazione con accorpamento”. Chiaramente previo ottenimento di specifico titolo abilitativo e nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti vigenti.

L’Istante intende realizzare, su entrambe le unità, interventi di ristrutturazione con riduzione di due classi di rischio sismico nonché di efficientamento energetico. Intervento, questo, ottenibile mediante l’isolamento termico delle pareti, il cambio della caldaia e dell’impianto di riscaldamento, la sostituzione degli infissi e l’installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo.

Al termine dei lavori, l’unità collabente sarà  accorpata all’abitazione. Tanto premesso, chiede se anche le spese per gli interventi realizzati sull’unità collabente possono rientrare nella detrazione fiscale del 110% (Superbonus).

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ricorda che il comma 10 dell’articolo 119 del cd Decreto Rilancio è stato sostituito al fine di prevedere che le persone fisiche, al di fuori di attività  di impresa, arti e professioni, possono beneficiare del Superbonus per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, realizzati fino ad un massimo di due unità  immobiliari. Fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Per effetto delle modifiche, in sostanza, è posto un limite alle unità immobiliari in relazione alle quali un medesimo soggetto può fruire delle detrazioni in esame. Mentre non opera più la limitazione, in origine prevista, riferita alla applicabilità del Superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità  immobiliari adibite ad abitazione principale. Il limite numerico alle unità  immobiliari oggetto degli interventi agevolabili non opera, tuttavia, nel caso di interventi antisismici.

Nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E è stato ribadito che tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità  collabenti”). In quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già  costruiti e individuati catastalmente.

Ai fini dell’Ecobonus, inoltre, per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006. E che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

Nel caso di specie, pertanto, l’Agenzia ritiene che l’Istante possa fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità  collabenti”).

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