Immobiliare
Superbonus 110%, arrivano anche i chiarimenti del Governo
Sul nuovo sito del Governo, nuovi chiarimenti per l’applicazione delle detrazioni fiscali. Vediamo alcuni quesiti su immobili non residenziali, limiti di spesa per miglioramento energetico e interventi su impianto termico centralizzato
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Il nuovo sito del Governo sul Superbonus 110% si sta rapidamente arricchendo di risposte a domande di chiarimenti in relazione a specifici casi di applicazione delle detrazioni fiscali introdotte dal decreto Rilancio. È una ulteriore dimostrazione di quanto sia popolare la misura. E anche di quanto sia complessa la sua traduzione in pratica, in linea con la migliore tradizione buro-normativa italica.
I cittadini (e specialmente i professionisti tecnici) possono infatti attingere ai copiosi e puntali chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate, dell’Enea, ed ora anche del Governo. Sorge spontanea la curiosità di sapere se a rispondere siano gli stessi super-oberati funzionari o se operino diversi staff di esperti, tanti quanti sono i canali di comunicazione. Cosa succederà in caso di pareri discordanti o anche solo differenti? Potrebbe risultare necessario organizzare un apposito sito di chiarimenti dei chiarimenti, con Faq delle Faq, Guide delle Guide ecc.
In attesa di un Testo unico del Superbonus, non resta che prendere nota e divulgare anche i chiarimenti del Governo: melius abundare…
Rientrano nel Superbonus le spese sostenute in relazione a interventi realizzati su immobili non residenziali posseduti da persone fisiche?
Tra i destinatari del Superbonus ci sono le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni. Ciò significa che gli immobili non devono essere riconducibili ai beni relativi all’impresa o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni. È quindi esclusa l’applicazione del Superbonus per spese su immobili non residenziali, anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni. All’opposto, nel caso in cui l’immobile costituisca l’abitazione dell’imprenditore o del professionista, il Superbonus può essere richiesto sia per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio condominiale, sia per gli interventi sull’unità immobiliare. Quando, invece, l’unità immobiliare è strumentale all’esercizio dell’attività di impresa o professionale, il proprietario può ottenere il Superbonus solo per gli interventi sulle parti comuni e a condizione che il condominio sia destinato a residenza per oltre il 50% della superficie complessiva.Quali sono i limiti di spesa per uno o più interventi trainati di miglioramento energetico in un edificio unifamiliare?
Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò implica, in sostanza, che qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la posa in opera del cappotto termico sull’involucro dell’edificio e interventi di riduzione del rischio sismico (interventi trainanti) – nonché la sostituzione degli infissi e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (interventi trainati) – il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi. È possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi – non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni – e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dei suddetti interventi.Risparmio energetico
La spesa massima ammissibile nel caso di interventi trainati finalizzati al risparmio energetico va calcolata dividendo la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1:- per l’acquisto e la posa in opera di finestre o di schermature solari nonché per l’acquisto e la posa in opera di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda, per ciascun intervento il limite massimo di detrazione è pari a 60.000 euro. Qualora tali interventi siano trainati da un intervento trainante ammesso al Superbonus, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110 per cento per ciascun intervento è pari a 54.545 euro;
- per l’acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, l’ammontare massimo di detrazione spettante è pari a 30.000 euro. Qualora tale intervento sia trainato da un intervento trainante ammesso al Superbonus, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110 per cento per ciascun intervento è pari a 27.273 euro.
Interventi antisismici
Quando si esegue un intervento antisismico ammesso al Superbonus sono agevolabili anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria, ad esempio, per il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare l’intervento nel suo complesso. Anche tali spese concorrono al limite massimo di spesa ammesso al Superbonus pari a 96.000 euro per immobile, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Gli interventi ammessi al sismabonus indicati nell’articolo 16-bis comma 1, lettera i), del Tuir non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili.Interventi su parti comuni
L’applicazione del superbonus all’intervento sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, va calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:- a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;