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Superbonus 110%: i codici tributo per l’utilizzo in compensazione

L’Agenzia spiega quali codici tributo usare e come compilare l’f24 per utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito
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Superbonus 110%: i codici tributo per l’utilizzo in compensazione

L’ingresso del Superbonus nel panorama delle agevolazioni fiscali ha cambiato lo scenario italiano. E sono molti i professionisti e i tecnici chiamati a dare consulenza per eseguire i lavori oggetto dei benefici fiscali.

Il Superbonus introdotto dal decreto Rilancio è di certo una misura di grande interesse del momento, non solo per la molteplicità degli interventi agevolabili che, dunque, possono fruire del beneficio. Ma anche in virtù del fatto che il contribuente può scegliere se ricevere direttamente, per un ammontare pari all’agevolazione, lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto oppure cedere il credito d’imposta.

È, difatti, previsto che i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 le spese per interventi rientranti nel Superbonus possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. 

Vediamo come fare.

Utilizzo del credito in compensazione

La normativa dispone che i crediti d’imposta relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati in ambito di Superbonus possono essere utilizzati in compensazione, mediante il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del DLgs n.241/1997.

I suddetti crediti d’imposta possono essere:

  • utilizzati in compensazione, dai fornitori che hanno realizzato gli interventi e dai cessionari, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario;
  • fruiti con la stessa ripartizione con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dal beneficiario originario, vale a dire cinque o dieci quote annuali di pari importo.

La quota dei crediti non compensata nell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso.

I crediti, come accennavamo in premessa, potranno essere utilizzati in compensazione con il modello F24, ma anche ulteriormente ceduti. Per poter procedere in questo senso il fornitore o il cessionario dovrà confermare l’esercizio dell’opzione, utilizzando la specifica funzionalità presente nella “piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

All’interno della sezione on-line dedicata i crediti saranno individuati da specifici codici tributi, stabiliti dalla Risoluzione n.83/E del 28 dicembre 2020 (vedi tabella che segue).

Quali sono i lavori con sconto in fattura

Come dicevamo è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta, in luogo della detrazione fiscale diretta, per le spese sono sostenute per la realizzazione dei lavori che beneficiano nelle agevolazioni del Superbonus, Ecobonus e Sismabonus.

Tale beneficio è ammesso per le spese relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR);
  • efficienza energetica che rientra nell’Ecobonus (articolo 14 del DL n.63/2013) o Superbonus (articolo 119 commi 1 e 2 DL n.34/2020);
  • adozione di misure antisismiche, lavori che rientrano nel Sismabonus (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del DL n.63/2013) o nel Superbonus (articolo 119, comma 4 del DL n.34/2020;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, vale a dire i lavori che fruiscono del bonus facciate (articolo 1, commi 219 e 220, della Legge n.160/2019);
  • installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, c.1 lettera h), del TUIR), ivi compresi gli interventi che rientrano nel Superbonus di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del DL n.34/2020;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter del DL n.63/2013 e articolo 119 c.8 DL n.34/2020).

Compilazione del modello F24 e codici tributo

I fornitori e i cessionari potranno utilizzare in compensazione i crediti d’imposta mediante il modello F24. Che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Ai fini del citato utilizzo ecco le modalità da seguire per la compilazione del modello F24:

  • si dovrà compilare la sezione “Erario”, indicando l’ammontare:
    • in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”,

ovvero,

  • nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
  • si dovranno utilizzare i seguenti codici tributo, attivi dal 1° gennaio 2021:
  • Si dovrà compilare il campo “anno di riferimento” indicando l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.

Con riferimento all’ammontare si ricorda, infine, che i crediti utilizzabili in compensazione sono quelli che risultano dall’apposita comunicazione con cui il contribuente ha manifestato la volontà di esercitare il diritto delle opzioni previste all’articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio; comunicazione inviate all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti dell’8 agosto e del 12 ottobre 2020.

L’Amministrazione ricevuto il modello F24 avvierà una fase di controllo per verificare la congruenza fra i modelli F24 ricevuti, i dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e le eventuali successive cessioni.

Nel caso in cui l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, l’F24 sarà oggetto di scarto, comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite l’apposita ricevuta, disponibile dai servizi telematici.

Ulteriore cessione del credito

Attraverso le funzionalità disponibili nell’area dedicata dell’Agenzia e precisamente quella denominata “piattaforma cessione crediti”, i fornitori e i cessionari potranno cedere i crediti ad altri soggetti, anche per un ammontare parzialmente; i successivi cessionari utilizzano i crediti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la piattaforma stessa.

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