Sismabonus, la norma sulla tempistica per presentare l’asseverazione è retroattiva?
Sismabonus e asseverazione tardiva: si chiede la modifica della norma sulle tempistiche
Un’interrogazione al Ministero dell’Economia e Finanze (Mef) in commissione Finanze della Camera dei Deputati, dell’11 gennaio 2022, evidenzia le criticità sulla tempistica per l’attestazione del miglioramento del rischio sismico per ottenere il Sismabonus e altri bonus edilizi.
Sismabonus e asseverazione tardiva: si rischia di perdere l’agevolazione
Per l’ammissibilità al beneficio fiscale è necessario che l‘asseverazione rilasciata dal progettista sia stata presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, ma il decreto ministeriale n. 24 del 9 gennaio 2020 ha previsto la possibilità che l’asseverazione possa essere presentata successivamente alla presentazione del titolo abilitativo urbanistico e comunque prima dell’inizio dei lavori.
Tuttavia, dal momento che il citato decreto non precisa che la norma dispone anche per il pregresso, l’Amministrazione finanziaria la starebbe applicando ex nunc, distinguendo a seconda che le istanze siano state formalizzate prima o dopo l’entrata in vigore del citato decreto n. 24 del 2020 (16 gennaio 2020). Generando così disparità di trattamento tra i contribuenti, ai fini dell’applicazione delle detrazioni fiscali ed in particolare del Superbonus.
Sicché molti cittadini stanno ricevendo, da parte dell’Agenzia delle entrate, richieste di documentazione e contestazione del Sismabonus inserito nella dichiarazione dei redditi, seppure le attestazioni del miglioramento del rischio sismico siano valide ma trasmesse al comune dopo la data di presentazione del titolo abilitativo e prima dell’inizio lavori.
Necessario porre rimedio alle criticità
Gli interroganti considerano tale situazione dovuta a un errore di natura formale, dal quale non può derivare la decadenza dal beneficio del Sismabonus e la richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria di restituzione di somme importanti, delle quali spesso i contribuenti non dispongono e alle quali potrebbe sommarsi anche la sanzione del 30 per cento al momento dell’accertamento finanziario.
Quindi, chiedono al Mef quali iniziative si intendano adottare per porre rimedio alle criticità evidenziate, anche prevedendo l’applicazione del citato decreto ministeriale n. 24 del 2020 alle istanze presentate anteriormente al 16 gennaio 2020, chiarendo comunque che in ogni caso resta esclusa la decadenza dal beneficio fiscale rientrando tale fattispecie nei casi di errore formale.
La risposta del Mef
Il Mef ha risposto che “una eventuale modifica normativa nel senso auspicato dagli interroganti potrà essere più correttamente valutata dal competente Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nella cui competenza primaria rientra il decreto ministeriale n. 58 del 2017″.