Sismabonus e bonus mobili per demolizione e ricostruzione di immobile in zona sismica 3
L’Agenzia della Entrate, nella Risposta n. 56/2024, tratta i requisiti per il Sismabonus nel caso di demolizione e ricostruzione di un complesso immobiliare ricadente in zona classificata a rischio sismico 3, con successivo acquisto del solo box auto non pertinenziale.
L’interpello dell’impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare impegnata nell’intervento pone una serie di quesiti in merito alla data di inizio dell’intervento edilizio, la presentazione dell’asseverazione, la remissione in bonis, la cumulabilità con il bonus mobili. L’Agenzia risponde sui quesiti giudicati ammissibili fornendo una serie di chiarimenti.
Sismabonus in zona a rischio sismico 3: due diversi titoli edilizi
Sul punto se l’intervento di ristrutturazione urbanistica soddisfi il requisito della ”demolizione e ricostruzione” richiesto dall’articolo 16, comma 1septies, del decreto-legge n. 63 del 2013, per fruire del ”sismabonus acquisti”, sebbene le opere di demolizione e quelle di ricostruzione siano state formalmente assentite da due diversi titoli edilizi, ossia la Scia ed il Pdc, l’Agenzia ritiene che i due distinti titoli edilizi non impediscono che gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione.
Sismabonus acquisti per un box
Sul punto se, nel caso di acquisto della sola autorimessa e/o del solo posto moto, un futuro acquirente, possa comunque beneficiare del ”sismabonus acquisti”, l’Agenzia dà parere negativo. Considerato che un’unità immobiliare adibita a box non ha autonomamente nessuna delle due destinazioni d’uso richieste (abitazione e attività produttiva), l’acquisto della sola autorimessa e/o del solo posto moto, preclude al futuro acquirente la possibilità di fruire della detrazione.
Termine dell’asseverazione per sismabonus acquisti
Sul punto se sia possibile fruire del ”sismabonus acquisti” senza necessità di ricorrere alla ”remissione in bonis”, l’Agenzia ritiene che non sia necessario ricorrere all’istituto della ”remissione in bonis”, a condizione che l’asseverazione venga presentata entro la data di stipula del rogito definitivo di compravendita dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio.
Sismabonus in zona a rischio sismico 3 e bonus mobili per casa antisismica
Sul punto se l’acquirente che beneficerà del ”sismabonus acquisti”, potrà fruire anche del cd. ”bonus mobili”, nonostante l’intervento edilizio in esame sia definito come una ”nuova costruzione” e, conseguentemente, se ai soli fini della fruizione di quest’ultima agevolazione fiscale, occorra tenere ben distinti gli interventi di ”ristrutturazione edilizia” da quelli di ”nuova costruzione”, l’Agenzia precisa che, in linea di principio, all’acquirente di una cd. ”casa antisismica”, che fruisce della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1septies, del decreto-legge n. 63 del 2013, non è preclusa la possibilità di usufruire del ”bonus mobili” per l’arredo dell’abitazione acquistata, a condizione che l’intervento sia qualificato, nel suo complesso, dalle competenti autorità comunali come ”ristrutturazione edilizia”.