Immobiliare

Sismabonus acquisti precluso per le operazioni concluse dal 1° luglio in poi

Non si può usufruire del sismabonus acquisti se l’acquirente di un immobile sottoscrive il contratto definitivo di compravendita dopo il 30 giugno 2022
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Sismabonus acquisti precluso per le operazioni concluse dal 1° luglio in poi

Sismabonus acquisti: la risposta del Fisco n. 384 del 20 luglio 2022 individua i limiti temporali per usufruire della agevolazione.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate

Il quesito risolto dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 384 del 20 luglio 2022 riguarda l’applicazione del Superbonus alla compravendita di un immobile residenziale per il quale l’acquirente può beneficiare del sisma bonus acquisti. Nel caso di specie il quesito verte non sulle modalità di applicazione bensì sui limiti temporali previsti dalla normativa. Nel caso analizzato l’istante, il 24 maggio 2021, con la sottoscrizione del preliminare di vendita, aveva versato la caparra. Il pagamento del saldo era previsto per il 30 giugno 2022, in concomitanza con la stipula del rogito, anche con parziale sconto in fattura. Però, a causa dei rallentamenti dei lavori dovuti al costruttore, il termine ultimo di consegna dell’immobile slittava dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022. Le domande poste dall’istante sono due:
  • nonostante il rinvio della consegna dell’immobile, se si poteva ugualmente beneficiare del Superbonus;
  • se entro il 30 giugno 2022, versando un secondo acconto, si poteva usufruire del sisma bonus acquisti nella misura del 110% e optare per lo sconto in fattura.

Sismabonus acquisti e i limiti temporali per usufruire della agevolazione

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 384 del 20 luglio 2022, disponibile qui di seguito in free download, evidenzia che affinché gli acquirenti degli immobili residenziali agevolati possano usufruire della super sconto d’imposta, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma e che, quindi, l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022 (circolare n. 30/2020). Le proroghe concesse dalla legge di bilancio 2022 non vengono applicate per il sisma bonus acquisti che, pertanto, attualmente spetta solo per le compravendite concluse entro il 30 giugno 2022.

Conclusioni

Da quanto emerge dal caso in esame la sottoscrizione del contratto definitivo di acquisto dopo il 30 giugno 2022 fa perdere la l’opportunità di applicare la detrazione. Però il contribuente potrà sempre usufruire del sisma bonus acquisti secondo le aliquote previste, ossia 75% o 85% in base alla riduzione del rischio sismico ottenuto grazie agli interventi effettuati, corrispondenti, rispettivamente, al passaggio a una o a due classi di rischio inferiore, visto che tale l’agevolazione è vigente fino al 31 dicembre 2024, e il contribuente potrà anche esercitare l’opzione per il sconto in fattura. Risposta n. 384 del 20 luglio 2022
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